Regime forfettario e Flat tax incrementale: Legge di Bilancio 2023
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regime forfettario | legge di bilancio 2023

Circolare n. 8 Regime forfettario e Flat tax incrementale: cosa prevede la Legge di Bilancio 2023

 

PREMESSA

Il regime forfettario è un regime contabile agevolato per imprenditori e liberi professionisti che svolgono attività economiche in forma individuale.

Non è necessario esercitare alcuna opzione per accedervi, ma è necessario soddisfare i requisiti legali.

La recente Legge di Bilancio per il 2023 ha aumentato la soglia dei ricavi e dei compensi per accedere a questo regime, portandoli da 65 mila a 85 mila euro.

Per quest’anno solo, anche i soggetti che non adottano il regime forfettario possono accedere alla flat tax incrementale.

Appare opportuno ricordare che la flat tax incrementale è un tipo di imposta progressiva che prevede un tasso unico di tassazione per ogni fascia di reddito, con un aumento graduale del tasso man mano che il reddito cresce.

In questo sistema, ogni aumento di reddito viene tassato con lo stesso tasso di imposta, indipendentemente dal livello di reddito complessivo.

Il sistema di flat tax incrementale viene spesso proposto come alternativa a un sistema di tassazione tradizionale che prevede una struttura a scaglioni, con tassi di imposta crescenti a mano a mano che il reddito aumenta.

Di seguito si prospetta dunque un riepilogo del regime forfettario, alla luce delle recenti novità introdotte.

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FLAT TAX STRUMENTALE

Per il solo anno 2023, i contribuenti che svolgono attività imprenditoriali o professionali come persone fisiche, ma che non fanno parte del regime forfettario previsto dall’articolo 1, commi da 54 a 89 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, possono scegliere di utilizzare un’imposta sostitutiva del reddito delle persone fisiche al posto delle aliquote per fasce di reddito stabilite dall’articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi.

Questa imposta sostitutiva verrà calcolata con un’aliquota del 15% su una base imponibile che non dovrà superare i 40.000 euro, e rappresenterà la differenza tra il reddito d’impresa o autonomo determinato nel 2023 e il reddito d’impresa o autonomo di importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, al quale verrà applicato uno sconto del 5%.

La Legge di Bilancio del 2023 prevede una flat tax incrementale come opzione di tassazione IRPEF per persone fisiche con reddito da attività imprenditoriale e/o lavoro autonomo.

Questo regime fiscale non è disponibile per coloro che aderiscono al regime forfettario.

La flat tax incrementale è un modo per agevolare imprenditori e lavoratori autonomi che migliorano i loro guadagni nel 2023 rispetto ai tre anni precedenti e che non aderiscono al regime forfettario.

 

I BENEFICI DELLA FLAT TAX STRUMENTALE

Il decreto prevede che i contribuenti che esercitano attività d’impresa o professioni possono scegliere di pagare un’imposta del 15% sulla differenza tra il loro reddito da impresa o lavoro autonomo nel 2023 e il reddito più elevato prodotto nei tre anni precedenti, al netto di una franchigia del 5% che sarà soggetta a tassazione IRPEF regolare.

Questa aliquota del 15% sostituirà l’IRPEF e le relative addizionali.

 

ACCESSO AL REGIME FORFETTARIO

La Legge di Bilancio 2023 ha disposto un limite massimo di ricavi o compensi pari a 65.000 euro, riveduto in 85.000 euro a partire dal 01.01.2023.

Nell’ambito delle spese di lavoro, e nel limite di 20.000 euro, sono ricomprese le seguenti voci:

  • Collaborazioni, includendo anche quelle a progetto.
  • Spese per il prestito personale, come da RM n. 275 del 2008.
  • Lavoro accessorio.
  • Compensi dell’imprenditore o dei suoi familiari, in base all’ex articolo n. 60 del TUIR.
  • Utili derivanti dalla partecipazione agli associati di solo lavoro.

 

Se il reddito supera i 100.000 euro, la tassazione avverrà con le modalità ordinarie, che consistono nel calcolare il reddito come la differenza tra ricavi e proventi e costi, a partire dal momento in cui si supera il limite.

Se invece il reddito supera solo i 85.000 euro, ma non i 100.000 euro, la tassazione con le modalità ordinarie avrà inizio dall’esercizio successivo a quello in cui si supera il limite.

 

PERCENTUALI DI REDDITIVITÀ E PERCENTUALI DI TASSAZIONE

Le percentuali di redditività, in base al gruppo di settore (specificato da relativo Codice ATECO 2007), risultano essere:

  • Del 40 %, per le industrie alimentari e delle bevande, per il commercio ambulante di prodotti alimentari e per il commercio all’ingrosso e al dettaglio.
  • Del 54 % per il commercio ambulante di altri prodotti.
  • Del 62 % per gli intermediari commerciali.
  • Del 78 % per attività professionali o a carattere scientifico, tecnico, sanitario nonché per i servizi di assicurazione e finanza.
  • Dell’86 % per il settore delle costruzioni e delle attività immobiliari.
  • Del 67 % per le “altre attività economiche”.

 

Le percentuali di tassazione, che vicariano l’IRPEF, le addizioni regionali e comunali e l’IRAP risultano del:

  • 15 % in generale.
  • 5 % per le start-up.

 

Il 5% di tassazione opera se soddisfatte le seguenti condizioni indicate nel comma 65:

      1. Il contribuente non ha esercitato attività artistiche, professionali o d’impresa nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività del comma 54;
      2. L’attività da esercitare non è in nessun modo una semplice continuazione di un’altra attività svolta in precedenza come lavoratore dipendente o autonomo, tranne nel caso in cui l’attività precedente consista in un periodo di pratica obbligatoria per l’esercizio di arti o professioni;
      3. Se viene continuata un’attività precedentemente svolta da un altro soggetto, il totale dei ricavi e compensi realizzati nell’anno fiscale precedente a quello in cui viene riconosciuto il beneficio credito, non deve superare i limiti indicati nel comma 54 (65.000/85.000 euro).
regime forfettario | flat tax incrementale

 

PUNTI CRITICI

Tassare correttamente i redditi è importante per l’applicazione del regime forfettario.

Se viene rilevata una violazione fiscale in seguito ad un accertamento che diventa definitivo, il contribuente verrà automaticamente escluso dal regime agevolato dall’anno successivo.

Il regime forfettario non sarà più applicabile se il contribuente supera la soglia dei ricavi o compensi, o la soglia delle spese di lavoro o se sussistono le cause di esclusione.

È importante sottolineare una criticità del sistema, ovvero la possibilità che la situazione venga emersa in sede accertativa e che il regime non possa essere utilizzato, comportando la debenza dell’IVA per le operazioni effettuate in precedenza senza l’imposta.

Le norme menzionate potrebbero suggerire il principio secondo cui il pagamento originariamente esente dall’IVA ma soggetto all’imposta sul valore aggiunto durante un controllo fiscale, dovrebbe essere considerato al netto di tale imposta per le transazioni con i consumatori finali.

Questa prospettiva è supportata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE del 1° luglio 2021. Tuttavia, l’AdE (Autorità di controllo economico) ha un orientamento diverso per quanto riguarda un’associazione sportiva dilettantistica.

In questo caso, se in seguito a un controllo, l’attività svolta dall’associazione viene considerata come attività commerciale a causa della mancanza di un vero carattere associativo, allora l’IVA dovuta dovrà essere applicata aumentando la somma percepita dall’associazione per tale attività.

Quindi, secondo questa visione, se le prestazioni di servizi vengono riconosciute come tali, le entrate dell’ente che sono state ottenute sotto il regime fiscale applicabile alle associazioni sportive dilettantistiche e successivamente risultate essere di natura commerciale, comporteranno l’aggiunta dell’imposta sul valore aggiunto ai pagamenti percepiti dall’associazione per tale attività.

 

ITER AMMINISTRATIVO

Il regime forfettario è l’opzione fiscale naturale per i soggetti che soddisfano i requisiti stabiliti dalla legge n. 190 del 2014.

Tuttavia, se questi requisiti non sono soddisfatti o se vi è una delle cause di esclusione previste, il regime forfettario non è applicabile.

Coloro che iniziano un’attività d’impresa devono notificare la loro intenzione di applicare il regime forfettario nella dichiarazione di inizio attività.

L’entrata nel regime forfettario per le nuove attività avviene attraverso questa dichiarazione.

Il passaggio ad un regime fiscale diverso per soggetti che già seguono regimi contabili e fiscali diversi è una cosa differente.

Il principio di base stabilito dalla normativa sulle opzioni (ex art. 3, comma 1, Dpr 442/1997) stabilisce che l’opzione per un regime contabile ha validità annuale, mentre l’opzione per un regime di calcolo dell’imposta obbliga il contribuente per almeno tre anni.

C’è un’eccezione per il caso disciplinato dall’articolo 1, comma 1, terzo periodo del citato regolamento, che consente la modifica o la revoca dell’opzione in caso di modifica del sistema a seguito di nuove disposizioni legislative.

Per quanto riguarda le società di persone, non è possibile applicare il regime forfettario se il contribuente partecipa ad una di queste società.

Pertanto, se un avvocato possiede una partecipazione in una S.A.S. che svolge attività commerciale, per continuare ad applicare il regime forfettario deve vendere la sua partecipazione.

Tuttavia, in caso di eredità di una partecipazione durante l’anno, il contribuente può continuare ad applicare il regime forfettario, ma deve vendere la partecipazione entro la fine dell’anno.

Se non lo fa, perderà il diritto all’applicazione del regime forfettario l’anno successivo. Inoltre, se un libero professionista o un imprenditore che applica il regime forfettario partecipa anche a una società immobiliare semplice, non si crea un ostacolo all’applicazione del regime forfettario poiché questo soggetto non svolge né attività imprenditoriali né attività autonoma.

 

IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE

Per le fatture elettroniche emesse ai privati (operatori Iva e consumatori finali), saranno considerate valide se la data di consegna o la data di messa a disposizione (in caso di mancato recapito) è precedente alla fine del trimestre.

Per le fatture elettroniche emesse alla pubblica amministrazione, saranno considerate valide se consegnate e accettate, consegnate e in attesa di accettazione o non consegnate, con la data di consegna o di messa a disposizione precedente alla fine del trimestre.

Gli operatori Iva possono verificare l’imposta di bollo sulle fatture e, in caso di omissione, integrarle o effettuare il versamento.

Se ritengono che alcune fatture non debbano essere soggette a imposta di bollo, possono eliminarle dall’integrazione fornendo le motivazioni.

In particolar modo, il D.L. n. 73/2022 ha modificato le regole per il pagamento della tassa sul bollo sulle fatture elettroniche, a partire dal 1 gennaio 2023.

Ecco elencate le differenze in termini di scadenze per il pagamento della tassa:

  • Se il totale dovuto per il primo trimestre è inferiore a 250 euro, il pagamento può essere effettuato entro il 30 settembre, comprensivo del primo e del secondo semestre; se a tale data il totale ancora non supera questa soglia, allora il pagamento della tassa per i primo e secondo trimestre può essere effettuato entro il 30 novembre.
  • Le celle con sfondo azzurro mostrano la novità introdotta dal decreto “semplificazioni”. In questo caso, la scadenza viene spostata tenendo conto del nuovo limite di 5.000 euro.