Opzioni per lo sconto o cessione del credito: novità
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opzioni sconto | cessione credito | DL 16.02.2023 n. 11

Circolare n. 11 Opzioni per lo sconto in fattura o cessione del credito: nuove evidenze

 

RIASSUNTO

La comunicazione odierna è relativa alle possibilità di beneficiare di detrazioni fiscali per interventi edilizi, ponendo il focus sulle opzioni per lo sconto o cessione del credito.

Con il Decreto Legge del 16.2.2023 n.11, si è convenuto quanto segue:

      1. Non sarà più possibile optare per la cessione o lo sconto sul corrispettivo ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020 a partire dal 17.2.2023. L’eccezione è rappresentatadalle spese relative ai lavori i cui titoli abilitativi sono stati richiesti entro il 17.2.2023.
      2. Le pubbliche amministrazioni, descritte nella L.196/2009 non possono essere cessionari dei crediti di imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui all’art. 121 co. 1 del DL 34/2020.
      3. La responsabilità solidale per il cessionario è esclusa se dimostra di aver acquisito il credito di imposta. Inoltre deve essere in possesso della documentazione richiesta (titolo edilizio degli interventi, comunicazione preventiva all’ASL, fatture, bonifici, ecc.).

 

PREMESSA

Con il Decreto Legge del 16.2.2023 n.11, in vigore dal 17.2.2023, è stata sostanzialmente eliminata la possibilità delle opzioni per lo sconto o cessione o lo sconto sul corrispettivo relativo alla detrazione spettante per gli interventi edilizi effettuati. Questo è stabilito ai sensi dell’articolo 121, comma 1, lettere a) e b) del Decreto Legge 34/2020.

 

ABOLIZIONE DELLE OPZIONI PER LO SCONTO O CESSIONE

Dal 17 febbraio 2023 non è più possibile scegliere di cedere o ottenere uno sconto sul corrispettivo ai sensi dell’articolo 121 del Decreto Legge 34/2020.

Tuttavia, è possibile scegliere la cessione della detrazione o lo sconto sul corrispettivo per gli interventi che danno diritto al superbonus (110%, 90%, 70% o 65%).

Quest’ultima condizione è valida se, entro il 16 febbraio 2023, risulta presentata la CILA per interventi diversi da quelli effettuati dai condomini. In alternativa deve risultare adottata la delibera assembleare di approvazione dei lavori.

Deve comunque venire presentata la CILA per gli interventi effettuati dai condomini. Altrimenti deve figurare l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

Agevolazioni diverse dal superbonus

Per gli interventi che danno diritto ad agevolazioni diverse dal superbonus (ad esempio, bonus casa del 50%, ecobonus, sismabonus, bonus barriere 75%), invece, è possibile scegliere la cessione della detrazione o lo sconto sul corrispettivo.

Questo vale anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024 (31 dicembre 2025 nel caso del bonus barriere al 75%) se, entro il 16 febbraio 2023, risulta presentata la richiesta del titolo abilitativo.

In alternativa la validità è estesa agli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, che siano già iniziati i lavori, oppure che risulti regolarmente registrato il contratto preliminare o stipulato il contratto definitivo di compravendita dell’immobile.

Nel caso si citano anche le detrazioni acquisti di cui all’articolo 16-bis comma 3 del TUIR all’articolo 16 comma 1-septies del DL 63/2013.

Tuttavia, il successivo comma 2 dell’articolo 2 del Decreto Legge 11/2023 prevede una clausola di salvaguardia che consente di scegliere ancora la cessione della detrazione o lo sconto sul corrispettivo.

In particolar modo, tale clausola vale per tutti gli interventi per i quali, alla data del 17 febbraio 2023, risultano già presentati i titoli edilizi abilitativi.

 
 
 
soppressione opzioni sconto | soppressione cessione credito | superbonus 110 %

 

RESPONSABILITÀ SOLIDALI DEL CESSIONARIO: LIMITAZIONI

Se la mancanza totale o parziale dei requisiti per ottenere la detrazione d’imposta viene accertata, l’Agenzia delle Entrate recupererà l’importo non dovuto ai soggetti beneficiari.

Tuttavia, i commi da 6-bis a 6-quater dell’articolo 121 del medesimo decreto introducono disposizioni che escludono la responsabilità solidale dei cessionari.

Questo avviene solo se essi dimostrano di aver acquisito il credito d’imposta e di possedere la documentazione richiesta per beneficiare della detrazione, ovvero:

  • il titolo edilizio abilitativo degli interventi,
  • la comunicazione preventiva all’ASL,
  • la visura catastale ante operam dell’immobile oggetto degli interventi,
  • nel caso di immobili non ancora censiti, la domanda di accatastamento,
  • le fatture e ricevute, i bonifici,
  • le asseverazioni dei requisiti tecnici degli interventi e di congruità delle spese,
  • la delibera condominiale di approvazione dei lavori e il
  • visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione).

 

Inoltre, il mancato possesso della documentazione non costituisce una causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario. Egli può infatti dimostrare la propria diligenza o la non gravità della negligenza.

Tuttavia, se vi è una violazione congiunta con dolo o colpa grave, i fornitori che hanno applicato lo sconto e i cessionari sono solidalmente responsabili.

La prova della sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario grava sull’ente impositore.

 

 

OPZIONI PER LO SCONTO O CESSIONE: CESSIONARI DELLE P.A.

Il nuovo comma 1-quinquies aggiunto all’articolo 121 del Decreto Legge 34/2020 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni non possono ricevere in cessione o sconto i crediti di imposta derivanti dalle opzioni di cessione/sconto.