Normativa fiscale E-Commerce IVA: ecco cos’è cambiato dal 1° luglio 2021
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Circolare n. 38 Normativa fiscale E-Commerce IVA: ecco cos’è cambiato dal 1° luglio 2021

Sei proprietario di un e-commerce? Allora saprai che dall’1° luglio 2021 la normativa fiscale e-commerce è cambiata, perché sono diventate effettive le nuove disposizioni del “Pacchetto IVA sul commercio elettronico”. Queste disposizioni riguardano il trattamento dell’IVA per il commercio online indiretto in ambito B2C. Quali sono le novità? E che cos’è cambiato negli adempimenti fiscali per il commercio elettronico?

In questo articolo, cerchiamo di fare un po’ di chiarezza sulle finalità della nuova riforma e sulle caratteristiche della normativa fiscale e-commerce IVA entrata in vigore. Se hai dubbi sugli aspetti fiscali del commercio elettronico, continua la lettura!

normativa fiscale e-commerce IVA 2021: il quadro legislativo

Le novità sono state introdotte principalmente da due direttive europee e, in ambito nazionale, dal Decreto Legislativo 25.5.2021 n.83. Infine, il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 25.6.2021 n. 168315 ha approvato le disposizioni necessarie per attuare queste novità in ambito normativo, che riguardano anche le modalità di adesione ai nuovi regimi speciali OSS e IOSS introdotti con la riforma.

Commercio elettronico e adempimenti fiscali: quali sono le finalità di questa riforma?

Con la riforma, il pagamento dell’IVA nel commercio elettronico continua a essere effettuato nello stato membro UE di destinazione della merce, ma non ci sono più le soglie di protezione. Le soglie di riferimento riguardavano i singoli paesi e se gli acquisti totali fatti da persone di un determinato stato non la superavano, il paese fornitore pagava l’imposta. Ora invece è stata introdotta una soglia unica a livello europeo, pari a 10.000 euro, al di sopra della quale si paga l’IVA nello stato di destinazione del bene. Ricapitolando:

    • fino alla soglia minima annua di 10.000 euro, l’IVA viene applicata nel paese da cui parte il prodotto;
    • oltre la soglia minima annua di 10.000 euro (da monitorare nel corso di un anno civile) si applica l’IVA del paese di destinazione.

 

Un altro obiettivo della riforma è quello di semplificare gli obblighi IVA degli e-commerce che spediscono merce al di fuori del proprio paese. Per farlo, è stato esteso il regime MOSS (Mini One Stop Shop), che prevede che chi vende servizi TTE (di telecomunicazione, teleradiodiffusione e digitali) anche al di fuori del proprio paese non debba presentare la dichiarazione IVA in ognuno dei paesi in cui opera. Nascono così i regimi OSS (One Stop Shop) e IOSS (Import One Stop Shop), che lo sostituiscono, estendendolo. Le nuove disposizioni prevedono inoltre l’abolizione dell’esenzione IVA per i beni di valore modesto importati nell’UE.

Infine il DLgs. 83/2021 ha aggiornato anche la definizione di “vendita a distanza intracomunitaria di beni”, che ora include anche:

    • la vendita di beni in cui il fornitore interviene, direttamente o meno, nel trasporto;
    • la vendita di beni che partono da uno stato membro diverso da quello di arrivo;
    • la vendita di beni destinati a consumatori (commercio B2C).
e-commerce normativa fiscale

Normativa fiscale e-commerce IVA: la soglia unica di 10.000 euro

Fino al 30 giugno 2021 per le vendite a distanza effettuate all’interno dell’Unione Europea l’IVA era versata nello stato membro di destinazione dei beni anziché nello stato di partenza, come vorrebbe la regola generale di territorialità IVA prevista per le cessioni di beni.

Tutto ciò era valido soltanto se l’ammontare delle vendite effettuate dal venditore nell’altro stato membro non superava, nell’anno solare precedente e in quello in corso, la soglia di protezione stabilita dallo stato di destinazione (compresa tra 35.000,00 e 100.000,00 euro).

A partire dall’1.7.2021, con la nuova normativa fiscale e-commerce IVA vengono abolite le soglie nazionali di protezione e viene fissata un’unica soglia, a livello UE, pari a 10.000,00 euro.

In caso di superamento della soglia, l’IVA si paga nello stato di destinazione dei beni. Al di sotto della soglia, invece, le merci si considerano rilevanti ai fini IVA nello Stato di partenza.

Quali sono le conseguenze dell’introduzione della soglia unica? Da un lato, per gli operatori sarà più agevole monitorarne l’eventuale superamento, dall’altro saranno più frequenti le ipotesi di superamento della soglia stessa, essendo riferita alle operazioni effettuate in tutti gli Stati membri.

La soglia di 10.000,00 euro deve essere calcolata sommando i valori totali, al netto dell’IVA, delle seguenti operazioni effettuate nell’anno civile precedente e in quello in corso:

    • vendite a distanza intracomunitarie di beni;
    • prestazioni di servizi TTE verso privati (telecomunicazione, teleradiodiffusione, digitali) effettuate in tutti gli Stati membri diversi da quello di stabilimento del fornitore.

Se la soglia viene superata in corso d’anno, l’imposta dovrà essere versata nel paese di destinazione soltanto a partire dalla vendita che ha determinato il superamento.

Facciamo un esempio pratico per comprender meglio il funzionamento della soglia unica. L’impresa Alfa è stabilita soltanto in Italia ed effettua vendite a distanza dall’Italia ad acquirenti in Germania per 5.000,00 euro e in Francia per 8.000,00 euro. Dato che il valore totale delle sue vendite transfrontaliere supera i 10.000,00 euro (pur non superando l’importo nel singolo stato membro), tutte le vendite si considerano rilevanti ai fini IVA nello stato di destinazione dei beni.

Adempimenti fiscali nel commercio elettronico: i marketplace

Altre disposizioni sulla normativa e-commerce IVA introdotte dal 1° luglio riguardano le vendite online fatte attraverso i marketplace (come Amazon, Etsy, ecc.). Si tratta di piattaforme che facilitano le vendite a distanza e quindi la legislazione ha previsto di coinvolgere i marketplace nella riscossione dell’IVA nel caso di:

    • vendite di beni già situati in UE, se effettuate da venditori stabiliti al di fuori dell’UE;
    • vendite di beni importati da paesi extra UE in spedizioni di valore non superiore a 150 euro.

 

Si presume che questo tipo di vendite a distanza creino due operazioni distinte:

    • una cessione B2B dal fornitore alla piattaforma;
    • una cessione B2C dalla piattaforma al cliente.

 

In queste situazioni il marketplace assume il ruolo di “fornitore presunto” e ha quindi i diritti e gli obblighi del fornitore ai fini dell’IVA.

normativa e-commerce

One stop shop: la nuova normativa fiscale per gli e-commerce

Con le nuove disposizioni del “Pacchetto IVA sul commercio elettronico” entra in vigore il regime contabile dello sportello unico, ovvero OSS (One Stop Shop). Si tratta di un regime opzionale, a cui possono aderire coloro che vendono beni e servizi a privati in altri stati membri dell’Unione Europea e superano la soglia di vendite annua di 10.000 euro (IVA esclusa). In questo caso, infatti, l’IVA va versata nella nazione di destinazione del bene/servizio.

Grazie al regime OSS è invece possibile fare un’unica dichiarazione e un unico pagamento delle imposte. L’OSS rappresenta una semplificazione perché permette al venditore di non identificarsi più a fini fiscali in ogni paese in cui vende per versare loro l’imposta, ma basta farlo in uno soltanto. Il venditore continuerà a versare l’imposta relativa alle vendite fatte in altri stati membri secondo le aliquote valide in quegli stati, ma lo fa tramite lo stato in cui si identifica.

L’applicazione dell’OSS non cambia il luogo in cui si considerano effettuate le vendite di beni e servizi, ma offre soltanto una procedura semplificata per dichiarare e versare l’IVA dovuta in altri Stati UE.

Questo regime esisteva già ed era conosciuto con il nome di regime speciale Mini One Stop Shop (MOSS), ma era valido soltanto per i venditori di servizi TTE (telecomunicazione, teleradiodiffusione e digitali). Dal 1° luglio il MOSS si è trasformato in OSS e viene esteso:

    • a tutte le tipologie di prestazioni di servizi B2C effettuate nei confronti di privati in stati membri diversi da quello del fornitore (es. servizi di alloggio, servizi di ristorazione e catering, ecc.);
    • alle vendite a distanza intracomunitarie di beni;

 

Se le vendite rimangono invece al di sotto dei 10.000 euro annui, come abbiamo visto nei paragrafi precedenti, saranno soggette all’IVA dello stato di partenza.

Regime One Stop Shop: come aderire a questa normativa per il commercio elettronico

Per aderire al regime OSS, in modo da gestire il pagamento dell’IVA in maniera semplificata e digitale, devi registrarti sul portale dell’Agenzia delle Entrate (loggati con lo SPID o con le tue credenziali) nella sezione “Regimi Iva One Stop Shop e Import One Stop Shop”.

Trimestralmente, dovrai dichiarare l’IVA e pagarla, rispettando le seguenti scadenze:

    • 30 aprile, per il trimestre dal 1° gennaio al 31 marzo;
    • 31 luglio, per il trimestre dal 1° aprile al 30 giugno;
    • 31 ottobre, per il trimestre dal 1° luglio al 30 settembre;
    • 31 gennaio, per il trimestre dal 1° ottobre al 31 dicembre.

 

Dovrai infine conservare per 10 anni la documentazione relativa alle operazioni effettuate, per esibirla su richiesta dell’Amministrazione italiana o delle autorità del paese dove hai venduto beni e servizi.

 

IVA e-commerce: Regime OSS UE e OSS- non UE

Il regime OSS si distingue in regime OSS UE e non UE in base al venditore che vi aderisce. Cerchiamo di comprenderne la differenza.

Regime OSS-non UE: vi possono i venditori non stabiliti nella Unione Europea e si applica a tutte le prestazioni di servizi resi a privati consumatori nell’Unione Europea.

Regime OSS UE: vi possono aderire i venditori che vivono all’interno o fuori dall’Unione Europea ed effettuano vendite intracomunitarie a distanza a privati consumatori in altro stato membro della UE.

Commercio elettronico adempimenti fiscali

E-commerce e normativa fiscale: il Regime IOSS per le importazioni

Il Regime IOSS è un nuovo regime speciale che è stato introdotto dall’1° luglio 2021 grazie alle disposizioni del Pacchetto IVA sull’e-commerce. Si tratta sempre di un regime opzionale, nato per semplificare le vendite a distanza nell’UE di beni di valore inferiore a 150 euro, importati da territori terzi o paesi terzi.

Fino al 30.6.2021 non si pagava l’IVA per le importazioni di beni di valore fino a 22,00 euro. A partire dall’1.7.2021 questa esenzione viene però abolita (art. 3 della direttiva 2017/2455/UE), per cui tutte le merci importate nell’UE, comprese quelle di scarso valore, sono soggette ad IVA.

L’IOSS viene quindi introdotto per semplificare la dichiarazione e il pagamento dell’IVA su questo tipo di vendite. In che modo?

Il regime di importazione IOSS consente ai fornitori e ai marketplace di importare senza pagare l’IVA i beni con un valore inferiore a 150 euro.

L’IVA viene poi addebitata dal fornitore all’acquirente nell’UE, secondo l’aliquota del paese UE dello stesso. L’IVA viene quindi riscossa come parte del prezzo di acquisto e andrà poi dichiarata e versata nello stato membro UE di identificazione del fornitore.

Se decidi di avvalerti di questo regime, ricordati di:

    • presentare mensilmente, in via elettronica, entro la fine del mese successivo al mese di riferimento, un’apposita dichiarazione riepilogativa delle operazioni che rientrano nel regime;
    • versare l’imposta nello stato di identificazione, secondo le aliquote degli stati membri in cui viene effettuata la vendita;
    • conservare per 10 anni la documentazione relativa alle operazioni per esibirla su richiesta.

Per registrarti al regime IOSS puoi compilare un modulo disponibile on line nella sezione a libero accesso del sito dell’Agenzia delle Entrate

Infine, ricordati che caso di dubbi e domande sui regimi opzionali OSS e IOSS, puoi scrivere una mail a: [email protected]