Lavoro autonomo occasionale: l’obbligo di comunicazione preventiva
18424
post-template-default,single,single-post,postid-18424,single-format-standard,bridge-core-2.5.9,bridge,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-24.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-18556
taglio IRAP 2022 | Annullamento automatico dei ruoli

circolare n. 12 Lavoro occasionale autonomo: pubblicate le FAQ sull’obbligo di comunicazione preventiva

Con l’articolo 13 del Decreto Legge n. 146 del 21.10.2021 (convertito con legge n. 215 del 17.12.2021) il legislatore ha introdotto una comunicazione ai fini del monitoraggio delle prestazioni rese tramite lavoro occasionale autonomo.

 

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito alcune precisazioni legate all’applicazione della nuova disciplina. Ha specificato che la comunicazione, per tutti i rapporti instaurati a partire dal 12.01.2022, deve essere effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale.

 

Sono state poi pubblicate alcune FAQ con cui l’Ispettorato ha chiarito alcuni dubbi in merito all’ambito di applicazione di questa legge, da cui sono esclusi:

  • i lavoratori dello spettacolo;
  • gli studi professionali non organizzati in forma di impresa;
  • fondazioni ITS;
  • enti del terzo settore.

Collaborazione occasionale: la comunicazione preventiva

 

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha innanzitutto specificato che le disposizioni previste dal DL n. 146/2021 sono riferite ai committenti che operano in qualità di imprenditori.

 

Oggetto della comunicazione sono i lavoratori autonomi occasionali, cioè coloro che compiono verso un committente un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione.

 

Restano esclusi dall’obbligo di comunicazione:

L’obbligo trova applicazione a tutti i rapporti di lavoro avviati dopo il 21.12.2021, oppure i rapporti ancora in corso al 11.01.2022.

 

La comunicazione dovrà essere effettuata al competente ispettorato del lavoro in base al luogo di svolgimento della prestazione mediante SMES o posta elettronica, così come già previsto per il lavoro intermittente.

 

In attesa dell’aggiornamento delle modalità di comunicazione, questa dovrà essere effettuata tramite e-mail presso uno degli indirizzi in tabella, indicando:

  • i dati del committente e del prestatore;
  • il luogo della prestazione;
  • una sintetica descrizione dell’attività;
  • la data di inizio della prestazione e arco temporale di svolgimento della stessa
  • l’ammontare del compenso stabilito al momento dell’incarico.

 

Coloro che procedono alla presentazione della comunicazione possono annullarla o modificarla in qualsiasi momento prima dell’inizio della prestazione. In caso di omessa o infedele dichiarazione è prevista l’applicazione di una sanzione da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo.

autonomo occasionale comunicazione preventiva | bonus assunzioni giovani under 36
congruità manodopera edile | congruità edilizia | lavoro autonomo occasionale comunicazione preventiva

Lavoro occasionale autonomo e comunicazione preventiva: tutte le FAQ

 

Con riferimento all’obbligo di comunicazione, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito le seguenti risposte alle domande più frequenti (FAQ):

 

  1. Gli Enti del Terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciali sono ricompresi nell’ambito di applicazione soggettiva dell’art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dall’art. 13, DL n. 146/2021 (conv. da L. n. 215/2021), riguardante l’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali?

No, in quanto, come chiarito con la nota del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e INL prot. n. 29 dell’11.01.2022 «… il nuovo obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori». Tuttavia, nel caso in cui questi Enti svolgano (anche in via marginale) un’attività d’impresa il cui esercizio è ammesso dal prevalente orientamento giurisprudenziale, sono tenuti ad assolvere l’obbligo per quanto riguarda i lavoratori autonomi occasionali impiegati nell’attività imprenditoriale.

 

  1. Le aziende di vendita diretta a domicilio sono escluse dall’ambito di applicazione della normativa in materia di comunicazione preventiva di lavoratore autonomo occasionale per la figura dell’incaricato alla vendita occasionale?

Sì, sono esclusi, in quanto l’obbligo in questione interessa esclusivamente i lavoratori autonomi occasionali inquadrabili nella definizione contenuta nell’art. 2222, C.c. e sottoposti al regime fiscale di cui all’art. 67, comma 1 lett. l), DPR n. 917/86 (v. nota citata prot. n. 29 dell’11.01.2022). Nel caso in esame, l’attività è invece inquadrabile nell’ambito dei redditi diversi.

 

  1. La prestazione resa dal procacciatore d’affari occasionale rientra nell’ambito di applicazione dell’obbligo di comunicazione ex art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008?

No, in quanto i redditi prodotti dal procacciatore d’affari occasionale rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 67, comma 1, lett. i), DPR n. 917/86, in termini analoghi rispetto a quanto indicato alla FAQ n. 2.

 

  1. La PA/Enti pubblici non economici sono esonerati dall’adempimento della comunicazione preventiva di cui all’art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008?

Sì, in quanto esso si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori, con conseguente esclusione della PA, ivi compresi gli enti pubblici non economici secondo l’elencazione rinvenibile nell’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001.

 

  1. I lavoratori autonomi occasionali impiegati in prestazioni di natura intellettuale possono essere esclusi dall’obbligo di comunicazione preventiva introdotto dall’art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008?

Sì, sono escluse dall’obbligo comunicazionale le prestazioni di natura prettamente intellettuale. Pertanto, possono essere esclusi, a mero titolo esemplificativo, i correttori di bozze, i progettisti grafici, i lettori di opere in festival o in libreria, i relatori in convegni e conferenze, i docenti e i redattori di articoli e testi.

 

  1. L’adempimento di cui all’art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008 va effettuato nell’ipotesi in cui la prestazione lavorativa venga resa da remoto con modalità telematica dall’abitazione/ufficio del prestatore di lavoro?

Di per sé il luogo di lavoro non costituisce una discriminante dell’obbligo di comunicazione, fermo restando che, qualora l’attività rientri nell’ambito delle prestazioni intellettuali, troveranno applicazione le indicazioni di cui alla FAQ n. 5.

 

  1. Le prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da lavoratori dello spettacolo vanno comunicate ai sensi dell’art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008?

No, nella misura in cui i lavoratori autonomi dello spettacolo siano già oggetto degli specifici obblighi di comunicazione individuati dall’art. 6, D.Lgs. C.P.S. n. 708/47.

 

  1. Le Fondazioni ITS che erogano percorsi formativi professionalizzanti e che per svolgere la loro attività istituzionale si avvalgono in alcuni casi dell’attività di lavoratori autonomi occasionali devono assolvere all’obbligo comunicazionale di cui all’art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008?

No, nella misura in cui l’attività istituzionale di cui trattasi non è qualificabile quale attività di impresa.

 

  1. L’obbligo comunicazionale riguarda anche le prestazioni di lavoro autonomo occasionale svolte in favore delle ASD e SSD?

No, in quanto esso si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori, con conseguente esclusione delle ASD e SSD che operano senza finalità di lucro.

 

  1. Gli studi professionali che si avvalgono di prestazioni di lavoro autonomo occasionale sono tenuti all’obbligo comunicazionale di cui all’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008?

Gli studi professionali, se non organizzati in forma di impresa, non sono tenuti ad effettuare la comunicazione di cui al citato art. 14, comma 1, perché come già chiarito, la norma si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori.

 

Per qualsiasi dubbio legato al lavoro autonomo occasionale e relativa comunicazione preventiva, vi invitiamo a contattare il nostro studio.