Circolare 6 La nuova composizione negoziata della crisi d’impresa nel DL 118/2021 convertito
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composizione negoziata crisi impresa | gestione crisi d'impresa

Circolare 6 La nuova composizione negoziata della crisi d’impresa nel DL 118/2021 convertito

Il DL 118/2021 convertito L. 147/2021 ha introdotto, tra le altre novità, la procedura di composizione negoziata della crisi d’impresa, in vigore dal 15.11.2021, e la nuova figura dell’esperto. Con questo articolo vogliamo fornire una panoramica di questo nuovo strumento a supporto delle imprese per il risanamento aziendale.

Il quadro delle novità

 

Il DL 24.8.2021 n. 118 convertito con legge 21.10.2021 n. 147, contempla tra le principali novità:

  • il rinvio dell’entrata in vigore del DLgs. 14/2019, Codice della crisi d’impresa e
  • dell’insolvenza, al 16.5.2022 e delle relative procedure di allerta e composizione assistita della crisi al 31.12.2023;
  • la proroga del termine per la nomina dei controllori nelle srl e nelle cooperative entro la data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2022;
  • la procedura di “Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa” e la nuova figura dell’esperto nella gestione delle trattative per il risanamento dell’impresa;
  • la cosiddetta “Piattaforma telematica nazionale” e l’elenco degli esperti presso le CCIAA;
  • il concordato “semplificato per la liquidazione del patrimonio”;
  • le modifiche e le integrazioni della disciplina vigente di cui al RD 267/42 e della legislazione emergenziale.

La composizione negoziata della crisi d’impresa: che cos’è?

 

La composizione negoziata della crisi d’impresa, introdotta dal DL 118/2021 convertito, delimita un percorso di natura negoziale e stragiudiziale, a cui si può accedere quando ricorrono, contemporaneamente, i seguenti presupposti:

  • soggettivi, rappresentati dalla qualità di imprenditore commerciale o agricolo iscritto nel Registro delle imprese;
  • oggettivi, costituiti dalle condizioni di “squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza” e dalla perseguibilità del risanamento.

 

Inoltre, l’art. 23 co. 2 del DL 118/2021, come modificato in sede di conversione, limita l’accesso alla procedura impedendo la presentazione dell’istanza di cui all’art. 2 co. 1 del DL 118/2021 quando sia già pendente il procedimento introdotto:

  • con domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione;
  • con ricorso per l’ammissione al concordato preventivo;
  • con ricorso depositato ai sensi dell’art. 182-bis co. 6 del RD 267/42;
  • con ricorso per l’accesso alle procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti o di liquidazione dei beni di cui agli artt. 7 e 14-ter della L. 3/2012.

Il ruolo dell’organo di controllo

 

L’organo di controllo societario ha il compito di segnalare, per iscritto, all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell’istanza di accesso alla procedura.

La segnalazione deve essere tempestiva, motivata e deve fissare un termine, non superiore a 30 giorni, entro il quale l’organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese.

Piattaforma telematica

 

L’art. 3 del DL 118/2021 convertito ha istituito anche una piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti nel Registro delle imprese (www.composizionenegoziata.camcom.it).

Sulla piattaforma sono disponibili:

  • una lista di controllo particolareggiata, adeguata alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento;
  • un test pratico per verificare se è perseguibile il risanamento;
  • un protocollo di conduzione della composizione negoziata.

Il professionista esperto nella composizione negoziata

 

La composizione negoziata coinvolge la nuova figura del professionista esperto nel campo della ristrutturazione, che ha il compito di affiancare – senza sostituire – l’imprenditore nello svolgimento delle trattative con i creditori e individuare una soluzione rivolta al superamento delle condizioni di “squilibrio” dell’impresa.

 

Tra le attività affidate all’esperto nella composizione negoziata ci sono:

  • l’analisi preliminare sullo stato dell’impresa e sulle prospettive di risanamento;
  • la mediazione con creditori e stakeholders;
  • la verifica della condotta dell’imprenditore e della funzionalità delle trattative rispetto all’avviato risanamento;
  • il rilascio di pareri al tribunale in caso di richiesta di misure protettive;
  • la partecipazione alle consultazioni sindacali in caso di modifiche rilevanti sui rapporti di lavoro dipendente;
  • l’espressione del giudizio finale sul percorso di composizione della crisi e sulle iniziative assunte dall’imprenditore;
  • l’intervento in sede di conclusione delle trattative con i creditori.

Come viene nominato l’esperto nella composizione negoziata?

 

L’esperto viene nominato consultando degli elenchi di soggetti muniti di precisa esperienza o di competenze.

Agli elenchi (costituiti presso la CCIAA, ovvero la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura) possono essere inseriti, se muniti della specifica formazione:

    • gli iscritti da almeno 5 anni all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili all’albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa;

 

    • gli iscritti da almeno 5 anni all’albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in 3 casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati;

 

    • i soggetti che, sia pure non iscritti in albi professionali, documentino di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.

Come iscriversi all’elenco degli esperti? Domanda e allegati

 

I soggetti legittimati che intendono iscriversi all’elenco degli esperti devono:

    • essere in possesso di adeguata formazione;
    • presentare una specifica domanda.

 

Con riferimento a quest’ultimo aspetto si precisa che:

    • per i professionisti iscritti agli albi professionali (dottori commercialisti, esperti contabili, avvocati, consulenti del lavoro), la domanda di iscrizione all’elenco è presentata agli Ordini professionali di appartenenza dei professionisti;
    • per gli altri soggetti, invece, la domanda è presentata alla CCIAA.

 

La domanda deve essere corredata di:

    • documentazione che comprova il possesso dei requisiti di legittimità per l’iscrizione all’elenco degli esperti e della necessaria formazione professionale;
    • un’autocertificazione che attesta l’assolvimento degli obblighi formativi;
    • un curriculum vitae dal quale risulta ogni esperienza formativa in materia.

 

L’eventuale rigetto della domanda non preclude la possibilità di ripresentarla. Ai fini del primo popolamento dell’elenco e fino al 16.5.2022, l’aggiornamento dei dati comunicati dagli ordini professionali sarà continuo. Dal 17.5.2022, l’aggiornamento avrà cadenza annuale.

Obblighi di formazione dell’esperto

 

Per quanto riguarda gli obblighi formativi dell’esperto, è previsto che il professionista (o manager) che intenda assumere l’incarico di esperto debba assolvere ad uno un percorso di 55 ore suddivise per argomenti.

Un peso specifico ai fini dell’individuazione dell’esperto è attribuito anche alla formazione già maturata e che risulti dal curriculum vitae del candidato.

Come viene nominato l’esperto nella composizione negoziata? La nomina avviene ad opera di una commissione costituita presso le CCIAA, che resta in carica per 2 anni, composta da:

    • un magistrato designato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale;
    • un membro designato dal presidente della CCIAA presso la quale è costituita la commissione;
    • un membro designato dal prefetto.

 

La commissione è coordinata dal membro più anziano e decide a maggioranza.

Il procedimento di nomina dell’esperto ha una tempistica rapida:

    • ricevuta la domanda del debitore, il segretario generale della CCIAA del territorio della sede dell’impresa, nei successivi 2 giorni lavorativi, ne dà comunicazione alla commissione;
    • entro i 5 giorni lavorativi successivi la commissione nomina l’esperto nel campo della ristrutturazione tra gli iscritti nell’elenco, secondo criteri che assicurano la rotazione e la trasparenza. Si ha inoltre cura che ciascun esperto non riceva più di 2 incarichi contemporaneamente.

Requisiti di indipendenza e doveri dell’esperto

 

L’esperto deve essere munito di specifici requisiti di indipendenza ed è soggetto ad obblighi di riservatezza. L’esperto è terzo rispetto a tutte le parti ed è tenuto ad operare in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente.

In base all’art. 4 del DL 118/2021, come integrato in sede di conversione:

    • l’esperto non deve essere legato all’impresa o ad altre parti interessate all’operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale;
    • i soggetti con i quali l’esperto è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dell’imprenditore né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell’impresa.

 

Inoltre, chi ha svolto l’incarico di esperto non può intrattenere rapporti professionali con l’imprenditore se non sono decorsi almeno 2 anni dall’archiviazione della composizione negoziata (il cosiddetto “freezing out”).

Accettazione dell’incarico

 

Avvenuta la nomina, l’esperto, verificata la propria indipendenza, il possesso delle competenze e della disponibilità di tempo necessaria per lo svolgimento dell’incarico di composizione negoziata della crisi d’impresa, entro i successivi 2 giorni lavorativi.

    • In caso di accettazione, ne dà comunicazione all’imprenditore inserendo la relativa dichiarazione nella piattaforma.
    • In caso di rifiuto, ne dà comunicazione, in modo riservato, al soggetto che l’ha nominato perché provveda alla sua sostituzione.

 

Accettato l’incarico, l’esperto è tenuto a convocare l’imprenditore per valutare l’esistenza di una concreta prospettiva di risanamento. Ha inizio, quindi, una fase preliminare “interna” tra l’esperto e l’imprenditore unitamente agli advisors, agli organi di controllo e al revisore contabile.

Se le prospettive di risanamento:

    • sussistono, l’esperto incontra le parti interessate al processo di risanamento, prospetta le possibili strategie di intervento e indica i successivi incontri;
    • non sussistono, all’esito della convocazione o in un momento successivo, l’esperto ne dà notizia all’imprenditore e al segretario generale della CCIAA, che dispone l’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata.

 

L’incarico dell’esperto si conclude:

    • quando, nonostante l’invito, l’imprenditore non compare senza giustificazione;
    • in qualunque momento in cui l’esperto ritenga che non sussista o sia venuta meno ogni prospettiva di risanamento;
    • alla decorrenza del termine di 180 giorni dall’accettazione della nomina. In caso di sostituzione dell’esperto il termine di 180 giorni decorre dall’accettazione del primo esperto nominato;
    • quando, anche prima del termine di 180 giorni, viene individuata una delle soluzioni di cui all’art. 11 del DL 118/2021.

 

Al termine dell’incarico, l’esperto è tenuto a redigere una relazione finale da inserire nella piattaforma telematica. Dalla questa relazione dovrà emergere la descrizione dell’attività svolta, informazioni sullo stato delle eventuali misure disposte, le autorizzazioni richieste e quelle concesse. Infine, ci dovranno essere le considerazioni sulla perseguibilità del risanamento e sull’idoneità della soluzione individuata.

Accesso alla composizione negoziata della crisi d’impresa

 

Se si presentano i requisiti soggettivi e oggettivi di cui all’art. 2 co. 1 del DL 118/2021, l’imprenditore può chiedere al segretario generale della CCIAA la nomina di un esperto indipendente. La richiesta deve essere depositata tramite la piattaforma telematica unitamente ai documenti elencati necessari. La documentazione consentirà di agevolare l’individuazione di un esperto che abbia le competenze necessarie per aiutare la specifica impresa.

La durata delle misure protettive e degli eventuali provvedimenti cautelari varia tra un minimo di 30 ed un massimo di 120 giorni, prorogabili dal giudice, su richiesta delle parti e acquisito il parere dell’esperto. La durata complessiva non può comunque superare 240 giorni.

Le misure protettive possono essere revocate o abbreviate dal giudice, in qualsiasi fase della procedura, quando:

    • non soddisfano l’obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative;
    • appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti.

 

In ogni caso le misure sono revocate dal Tribunale al momento della ricezione della relazione finale dell’esperto.

Gestione dell’impresa in pendenza delle trattative

 

In linea generale, nel corso delle trattative della composizione negoziata, la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa resta prerogativa dell’imprenditore, ferme le responsabilità civili e penali dello stesso.

In seguito alle modifiche, il DL 118/2021 stabilisce inoltre che, se risulta l’imprenditore è insolvente ma esistono concrete prospettive di risanamento, lo stesso gestisce l’impresa nel prevalente interesse dei creditori.

L’imprenditore è tenuto ad informare preventivamente l’esperto se:

    • compie atti di straordinaria amministrazione;
    • esegue pagamenti che non sono coerenti alle trattative o alle prospettive di risanamento.

 

L’esperto, quando ritiene che un atto compiuto dall’imprenditore possa pregiudicare i creditori, le trattative o le prospettive di risanamento, segnala il proprio dissenso. Lo fa attraverso la piattaforma telematica, per iscritto, all’imprenditore e all’organo di controllo.

Se l’atto viene compiuto nonostante la segnalazione, l’imprenditore informa l’esperto il quale, nei successivi 10 giorni, può iscrivere il proprio dissenso nel Registro delle imprese.

L’iscrizione del dissenso, tuttavia, diventa obbligatoria se l’atto compiuto pregiudica gli interessi dei creditori.

Autorizzazione del tribunale e rinegoziazione dei contratti

 

Su richiesta dell’imprenditore, il Tribunale, verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, può autorizzare:

    • a contrarre finanziamenti prededucibili
    • a contrarre finanziamenti dai soci prededucibili
    • una o più società appartenenti ad un gruppo di imprese a contrarre finanziamenti prededucibili
    • a trasferire in qualunque forma l’azienda o uno o più suoi rami senza gli effetti di cui all’art. 2560 co. 2 c.c.

 

Conservazione degli atti

 

In base all’art. 12 del DL 118/2021, gli atti autorizzati dal Tribunale conservano i propri effetti se successivamente intervengono:

    • un accordo di ristrutturazione dei debiti o un concordato preventivo omologato;
    • il fallimento;
    • la liquidazione coatta amministrativa;
    • l’amministrazione straordinaria;
    • il (nuovo) concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio

 

Inoltre, sono esenti da revocatoria gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere dall’imprenditore nel periodo successivo all’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto, purché coerenti con le trattative e con le prospettive di risanamento al momento in cui sono stati compiuti.

Gli atti di straordinaria amministrazione e i pagamenti effettuati nel periodo successivo all’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto sono in ogni caso soggetti alle revocatorie se, in relazione ad essi, l’esperto ha iscritto il proprio dissenso nel Registro delle imprese.

Conclusione delle trattative nella composizione negoziata della crisi

 

La composizione negoziata della crisi d’impresa può avere diversi sbocchi. Se è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di squilibrio le parti possono alternativamente:

    • concludere un contratto, con uno o più creditori, se, in base alla relazione finale dell’esperto, tale accordo è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a 2 anni;
    • concludere una convenzione di moratoria;
    • concludere un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto che produce gli effetti di cui all’art. 67 co. 3 lett. d) del RD 267/42, senza necessità dell’attestazione prevista dalla predetta norma.

 

All’esito delle trattative, è possibile anche domandare l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti.

 

Compenso dell’esperto nella composizione negoziata della crisi

 

Il compenso dell’esperto è a carico dell’imprenditore ed è determinato:

    • secondo precisi scaglioni, in percentuale sull’ammontare dell’attivo dell’impresa debitrice che viene calcolata sulla media dell’attivo risultante dagli ultimi 3 bilanci o, in mancanza, dalle ultime 3 dichiarazioni dei redditi;
    • con variazione positiva o negativa proporzionale al numero dei creditori e delle parti interessate che partecipano alle trattative;
    • con variazione positiva nel caso in cui sia raggiunta una delle soluzioni indicate all’art. 16 co. 5 e 6 del DL 118/2021;
    • in misura non inferiore a 4.000,00 euro e non superiore a 400.000,00 euro. Se l’imprenditore non compare davanti all’esperto ed è disposta l’archiviazione dopo il primo incontro, invece, il compenso è liquidato in 500,00 euro.

Misure premiali

 

Il ricorso alla procedura di composizione negoziata della crisi è incentivato da un sistema di misure premiali, che indichiamo sinteticamente nella tabella che segue.