CIRCOLARE N. 16 - Il punto sulla detrazione IVA delle fatture a cavallo d’anno - Studio Mocarelli
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CIRCOLARE N. 16 – Il punto sulla detrazione IVA delle fatture a cavallo d’anno











Gentile cliente, con la presente desideriamo ricordarLe che il diritto alla detrazione dell’IVA sorge nel momento in cui si sono verificate le seguenti due condizioni (circ. 1/E/2018): i) ‘imposta è divenuta esigibile ai sensi dell’art. 6 co. 5 del DPR 633/72 (requisito sostanziale); ii) il cessionario o committente è in possesso di una valida fattura di acquisto (requisito formale). La detrazione è esercitata, secondo le modalità sopra descritte, alle condizioni esistenti nel periodo d’imposta in cui l’IVA è divenuta esigibile. In tale momento sono verificati i presupposti che legittimano il diritto medesimo (il requisito di inerenza e l’afferenza dell’acquisto all’effettuazione di operazioni che attribuiscono il diritto alla detrazione). Ai sensi dell’art. 1 co. 1 del DPR 100/98, modificato dall’art. 14 del DL 119/2018, per le fatture ricevute e annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, è possibile esercitare il diritto alla detrazione entro il 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta è divenuta esigibile. Tale possibilità non è ammessa per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente. Il diritto alla detrazione dell’IVA può essere esercitato al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui il diritto medesimo è sorto, vale a dire il momento in cui si è verificato il duplice presupposto: i) dell’esigibilità dell’imposta (determinato ai sensi dell’art. 6 co. 5 del DPR 633/72); ii) del possesso della fattura di acquisto da parte del cessionario o committente. Per le fatture ricevute nel 2019 e riferite ad operazioni la cui esigibilità si è verificata in tale anno, la detrazione dell’IVA può essere esercitata entro il 30.4.2020 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2019), registrando le fatture di acquisto: i) entro il 31.12.2019, secondo le modalità ordinarie; ii) tra l’1.1.2020 e il 30.4.2020, in un’apposita sezione del registro IVA acquisti, facendo concorrere l’imposta medesima alla formazione del saldo IVA della dichiarazione relativa al 2019. Per le fatture ricevute nel 2020 ma relative ad operazioni la cui esigibilità si è verificata nel 2019 (es. beni consegnati nel 2019), la detrazione dell’IVA può avvenire mediante la registrazione delle fatture passive in una delle liquidazioni periodiche del 2020. È anche possibile effettuare la registrazione delle fatture passive tra l’1.1.2021 e il 30.4.2021, in un’apposita sezione del registro IVA acquisti, facendo concorrere l’imposta medesima alla formazione del saldo IVA della dichiarazione relativa al 2020. E’ comunque possibile, per coloro che non avessero esercitato il diritto alla detrazione dell’IVA entro i termini sopra descritti, esercitare il diritto alla detrazione entro il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, mediante l’istituto della dichiarazione integrativa “a favore“, (fermo restando l’obbligo di regolarizzare l’acquisto e l’applicabilità delle sanzioni per l’irregolare registrazione delle fatture d’acquisto).  

CIRCOLARE N. 16