20 Giu Circolare n.14 – Concordato preventivo biennale: cessazione e decadenza
Posted at 14:38h
in
Circolari
by Copywriter
La
Circolare n.14 del 21 giugno 2024 tratta le modalità e le condizioni del
concordato preventivo biennale, introdotto dal
DLgs. 13/2024, e le cause che possono portare alla
cessazione o decadenza del nuovo istituto. Questo articolo analizza dettagliatamente i punti salienti della circolare, fornendo una guida completa per
evitare errori che potrebbero
invalidare l’adesione al concordato preventivo biennale.
Premessa
L’adesione al
concordato preventivo biennale non garantisce l’applicazione dell’istituto. È essenziale distinguere tra
cause di cessazione e
cause di decadenza:
- Cause di cessazione: portano alla disapplicazione del concordato a partire dal periodo di imposta in cui si verificano.
- Cause di decadenza: comportano la disapplicazione del concordato per entrambi i periodi di imposta, indipendentemente dal momento in cui si verificano.
Cessazione
Il concordato preventivo
cessa di produrre effetti se si verificano
alcune situazioni specifiche, a partire
dal periodo di imposta in cui avvengono. Gli
articoli 21 e 32 del
DLgs. 13/2024, insieme agli
articoli 19 e 30, individuano
tre principali cause di cessazione:
- Modifica dell’attività: se l’attività svolta cambia rispetto a quella del periodo precedente, il concordato cessa, salvo che la nuova attività rientri nel medesimo ISA o settore ATECO con lo stesso coefficiente di redditività.
- Cessazione dell’attività: la chiusura dell’attività comporta l’applicazione della tassazione ordinaria per i redditi prodotti nel periodo di imposta in cui avviene l’evento.
- Emersione di circostanze eccezionali: circostanze che riducono i redditi o il valore della produzione netta di oltre il 50% rispetto a quelli oggetto di concordato.
Decadenza
L’art. 22 del DLgs. 13/2024 elenca le
cause di decadenza dal concordato preventivo biennale, applicabili
sia ai soggetti ISA che
ai contribuenti forfetari. La decadenza si applica a
entrambi i periodi di imposta del concordato,
indipendentemente dal momento della violazione. Di seguito alcune delle
principali cause di decadenza.
1. Dichiarazione infedele
La scoperta di
attività non dichiarate o
passività inesistenti per un importo
superiore al 30% dei ricavi dichiarati provoca la
decadenza dal concordato. È cruciale prestare attenzione alla
dichiarazione dei redditi relativa al
periodo di imposta precedente all’applicazione del concordato.
2. Verificarsi di cause di esclusione
Il contribuente
decade dal concordato
se si verifica una delle cause di esclusione previste
dall’art. 11 del DLgs. 13/2024:
- Mancata presentazione della dichiarazione dei redditi per almeno uno dei tre periodi di imposta precedenti.
- Condanna per reati tributari o per reati di false comunicazioni sociali, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.
3. Emersione di debiti tributari
La
decadenza dal concordato, ai sensi
dell’art. 10 co. 2 del DLgs. 13/2024, si verifica se, nel periodo di imposta precedente, il contribuente
non estingue debiti tributari pari o superiori a
5.000 euro (compresi interessi e sanzioni) verso
l’Agenzia delle Entrate o per
contributi previdenziali definitivamente accertati.
4. Omessi versamenti
Il
mancato versamento delle imposte derivanti dall’adesione al concordato preventivo biennale,
emerso dai controlli automatizzati, costituisce causa di
decadenza.
5. Violazioni di non lieve entità
La
decadenza si verifica anche in caso di
violazioni rilevanti, individuate dall’
art. 22 co. 2 del DLgs. 13/2024 , quali:
- Constatazione di reati tributari di cui al DLgs. 74/2000
- Comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini ISA in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto di concordato per un importo superiore al 30%
- Omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, IRAP, sostituto d’imposta o IVA
- Violazioni relative all’invio dei corrispettivi telematici o all’emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali e documenti di trasporto, contestate in numero pari o superiore a tre, commesse in giorni diversi
- Sottrazione all’ispezione e alla verifica di documenti contabili obbligatori, ovvero altri documenti, ancorché non obbligatori, dei quali risulti con certezza l’esistenza
- Omessa installazione o manomissione degli apparecchi per l’emissione degli scontrini fiscali e manomissione dei registratori telematici
6. Ravvedimento
Alcune
cause di decadenza possono essere
sanate, secondo quanto previsto
dall’art. 22 co. 3 del DLgs. 13/2024 con il
ravvedimento operoso, purché le violazioni
non siano già state constatate e
non siano iniziati accessi,
ispezioni o verifiche. Il ravvedimento si applica a
violazioni quali:
- Omesso versamento delle imposte derivanti dall’adesione al concordato
- Violazioni integranti reati tributari relativi ai periodi oggetto del concordato e ai tre precedenti
- Comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini ISA
- Omessa presentazione della dichiarazione dei redditi/sostituto d’imposta/IVA
Scarica il
documento completo per ulteriori dettagli e assicurati di rimanere
conforme alle normative.
Scarica la circolare