CIRCOLARE NR. 25-2017 - Rottamazione cartelle
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CIRCOLARE NR. 25-2017 – Rottamazione cartelle

Rottamazione cartelle: tutte le informazioni online per favorire la procedura

 

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che l’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha recentemente messo a disposizione del contribuente un nuovo servizio che consente di richiedere l’elenco delle cartelle rottamabili e di presentare la domanda dal sito senza necessità di PIN e password. Il nuovo servizio è stato introdotto a seguito delle disposizioni in materia di rottamazione contenute nel c.d. “collegato manovra 2018” (DL n. 148 del 16.10.2017), con cui sono state introdotte nuove ipotesi di rottamazione (relative ai ruoli 01.01.2017-30.09.2017) e la riammissione alla rottamazione delle domande scartate (relative ai ruoli 2000-2016). In particolare, con riferimento ai ruoli affidati nel periodo dal 2000 al 2016 viene previsto che: i) le rate dei carichi oggetto di definizione in scadenza lo scorso luglio e settembre potranno essere pagate nel mese di novembre; ii) per le università il termine di pagamento della rata in scadenza a novembre 2017 viene ulteriormente prorogato al mese di novembre 2018; iii) per i carichi oggetto di rateazione viene prevista una nuova opportunità di definizione nel caso in cui il debitore provveda al pagamento integrale delle rate scadute entro il prossimo 31.05.2018 e al pagamento del carico oggetto di definizione entro i successivi mesi di settembre, ottobre e novembre 2018. Viene inoltre disciplinata una nuova fattispecie di definizione per i carichi affidati all’Agente dal 01.01.2017 fino al 30.09.2017 con possibilità di dilazione in 5 rate di pari importo (la prima in scadenza a luglio 2018, l’ultima a febbraio 2019). Ricordiamo che, secondo quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 6 DL n. 193/2016, i carichi inclusi in ruoli affidati all’agente della riscossione possono essere estinti, tramite la procedura agevolata in commento, con abbattimento totale degli importi a titolo di interessi di mora e sanzioni. La definizione, quindi, presuppone l’integrale pagamento delle seguenti componenti: i) somme a titolo di capitale e interessi; ii) aggi maturati a favore dell’agente della riscossione (compresi rimborsi spese per procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento).

Circolare nr. 25-2017