Circolare n. 9 Verifica congruità della manodopera edile
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congruità manodopera edile | congruità edilizia

Circolare n. 9 Verifica della congruità della manodopera edile: cosa è cambiato dal 1° novembre 2021

Con il Decreto Ministeriale del 25.6.2021 n. 143, il Ministero del Lavoro ha definito un sistema per verificare la congruità della manodopera edile impiegata nella realizzazione di lavori. Lo scopo di questo provvedimento è quello di contrastare il fenomeno del lavoro “in nero” nel settore dell’edilizia. Per farlo, verranno effettuate delle verifiche per accertarsi che la manodopera utilizzata nei cantieri sia effettivamente proporzionata all’incarico affidato all’impresa.

Congruità edilizia: la disciplina normativa

Il Decreto Ministeriale introduce quindi un sistema di verifica e le disposizioni si applicheranno ai lavori edili per i quali la denuncia di inizio lavori è stata effettuata alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente dall’1.11.2021.

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Ambito applicativo

 

Per quanto riguarda l’ambito applicativo, l’art. 2 del DM 143/2021 prevede che la verifica della congruità si applichi in riferimento ai lavori edili:

  • sia pubblici che privati (questi ultimi di valore pari o superiore a 70.000,00 euro);
  • eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione.

 

In generale, sono comprese nell’ambito del settore edile tutte le attività direttamente e funzionalmente connesse alla prestazione resa dall’impresa affidataria dei lavori. Anche per queste, trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale.

Il provvedimento esclude dall’attività di verifica i lavori per la ricostruzione delle aree territoriali colpite da eventi sismici del 2016, per la quale siano già state adottate specifiche ordinanze del Commissario straordinario del Governo.

Modalità di verifica

 

Secondo quanto indicato nel provvedimento, la verifica è eseguita in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, come riportati nella tabella allegata all’Accordo collettivo del 10.9.2020. Questi indici verranno periodicamente aggiornati con un apposito decreto del Ministero del Lavoro.

L’art. 3 del DM 143/2021 stabilisce poi che, nell’ambito delle operazioni di verifica, si terrà conto delle informazioni dichiarate dall’impresa principale alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, con riferimento:

  • al valore complessivo dell’opera;
  • al valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa;
  • alla committenza;
  • alle eventuali imprese subappaltatrici e sub-affidatarie.

 

Se il committente ha richiesto delle variazioni ai lavori oggetto di verifica, l’impresa sarà tenuta a dimostrare la congruità in relazione al nuovo valore determinato dalle varianti apportate.

Se la verifica darà esito positivo, l’attestazione di congruità verrà rilasciata entro 10 giorni dalla richiesta alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente.

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Richiesta della verifica di congruità

 

La verifica di congruità edilizia viene dunque rilasciata in seguito ad espressa richiesta presentata dall’impresa affidataria o dal committente alla locale Cassa Edile, anche tramite un suo intermediario abilitato (Consulente del lavoro, Commercialista o Avvocato).

In particolare, l’art. 4 del DM 143/2021 stabilisce che:

  • per i lavori pubblici, la congruità sarà richiesta dal committente o dall’impresa affidataria in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori;
  • per i lavori privati, la congruità dovrà essere dimostrata prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente.

 

Ipotesi di mancata congruità

 

Se le operazioni di verifica non riscontrano la congruità, l’art. 5 del DM 143/2021 prevede una specifica procedura di regolarizzazione. In sintesi, la Cassa Edile/Edilcassa inviterà l’impresa a regolarizzare la propria posizione entro il termine di 15 giorni, attraverso il versamento dell’importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità.

Decorso tale termine, l’esito negativo della verifica di congruità verrà comunicato ai soggetti che hanno effettuato la richiesta con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità.

In seguito al permanere di tale irregolarità, la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente procederà all’iscrizione dell’impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI).

Inoltre, la procedura prevede che se la regolarizzazione non viene effettuata, l’esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica o privata, inciderà sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio del DURC on line per l’impresa affidataria.

In ogni caso, se lo scostamento rispetto agli indici di congruità risulta non superiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa Edile/Edilcassa rilascerà ugualmente l’attestazione di congruità previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento.

Inoltre, è previsto che l’impresa affidataria – risultante non congrua – possa altresì dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera mediante esibizione di documentazione idonea ad attestare costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento sull’argomento “congruità manodopera edile”.