19 Mar circolare n. 9 D. L. Cura Italia: sospensione dei versamenti e degli adempimenti differenziati per tipologie di contribuenti
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by praq8dUguS
Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, il
decreto “Cura Italia, Dl 17 marzo 2020, n.18, introduce alcune
misure in materia di versamenti ed esecuzione degli adempimenti fiscali, prevedendo particolari regole per: i) i contribuenti esercenti
attività maggiormente danneggiate dagli effetti della diffusione del COVID-19; ii) i contribuenti che hanno maturato, nel periodo d’imposta precedente,
ricavi e compensi di importo superiore a 2 milioni di euro. In particolare, è prevista: i) per i soggetti operanti in determinati settori ritenuti maggiormente danneggiati dagli effetti della diffusione del corona virus (es. gli operatori del settore turistico, sportivo, spettacolo, fieristico, ristorazione e cultura),
la sospensione dei versamenti IVA in scadenza nel mese di marzo e dei
versamenti per ritenute fiscali su redditi di lavoro dipendente e assimilati, per
contributi previdenziali e assistenziali e per premi INAIL,
in scadenza fino al 30 aprile; ii) per i soggetti che non operano nei citati settori e che nel 2019 hanno conseguito ricavi o compensi in misura
non superiore a 2 milioni di euro, la sospensione dei versamenti in scadenza tra l’8 marzo e il 31 marzo; iii) per tutti gli altri soggetti, il differimento al 20.3.2020 della scadenza del 16.3.2020. I versamenti “sospesi” dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31.5.2020, oppure in un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere da maggio.
Gli adempimenti fiscali (diversi dai versamenti) in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio (es. la presentazione della dichiarazione annuale IVA) vanno effettuati, senza sanzioni, entro il 30.6.2020. Viene espressamente previsto che
non rientrano nella sospensione in commento i termini previsti dall’art.1 del D.L. 9/2020 con riferimento
ai dati propedeutici alla predisposizione della dichiarazione precompilata, per cui si conferma, tra gli altri: i) il differimento dal 9.3.2020 al
31.3.2020 del termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate
delle Certificazioni Uniche 2020; ii) il termine del
31.3.2020 per la consegna ai contribuenti-sostituiti delle Certificazioni Uniche 2020 e delle altre certificazioni del sostituto d’imposta relative al 2019; iii) la proroga dal 28.2.2020 al
31.3.2020 del
termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate
dei dati relativi agli oneri deducibili e detraibili da utilizzare per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi relative al 2019; iv) il differimento dal 15.4.2020 al
5.5.2020 del
termine per la messa a disposizione delle dichiarazioni precompilate relative al 2019.
Circolare nr. 9 2020