Bonus investimenti ordinario: stop al 31 Dicembre 2022
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bonus investimenti ordinario

circolare n. 45 Bonus investimenti ordinario: stop al 31 Dicembre 2022

Chi intende fruire del bonus sugli investimenti ordinari dovrà provvedere alla loro effettuazione entro il 31.12.2022, diversamente – salvo proroghe – non potranno più fruire del beneficio. Tale limite non riguarda chi entro questa data ha ottenuto l’accettazione del fornitore e provveduto al versamento dell’acconto: in questo caso il termine concesso dal legislatore viene prorogato al 30.06.2023.

Il beneficio non è invece fruibile per gli investimenti effettuati nel 2023. Ricordiamo, inoltre, che con Legge di Bilancio 2022 il legislatore ha modificato parzialmente le disposizioni in materia di investimenti in beni strumentali nuovi, con particolare riferimento a quelli appartenenti alle tecnologie 4.0. Il termine di applicazione del beneficio è stato prorogato mentre sono state lasciate invariate le disposizioni riferite agli altri beni strumentali. Con il successivo DL n. 4 del 27.01.2022 il legislatore ha introdotto un’estensione al beneficio, applicabile solo agli investimenti in beni materiali riferiti a progetti di transizione ecologica, per la soglia che eccede i 10 milioni di euro e fino ad un massimo di 50 milioni di euro. In tal caso, i contribuenti potranno beneficiare di un beneficio pari al 5%.

Inoltre il termine per il perfezionamento degli investimenti prenotati nel 2021 è stato prorogato al 31.12.2022.

Sono state concesse anche alcune modifiche al credito d’imposta concesso sugli investimenti in beni materiali 4.0 prorogandone il termine di applicazione fino al 31.12.2025 (fino al 30.06.2026 a condizione che entro il 31.12.2025 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20%).

Con riferimento ai beni immateriali 4.0, la proroga viene disposta fino al 31.12.2023 (oppure nel termine lungo del 30.06.2024) con applicazione dell’aliquota del 0%, ridotta al 15 ed al 10% per i periodi dal 01.01.2024 al 31.12.2024 e dal 01.01.2025 al 31.12.2025 (con eventuale estensione al termine lungo).

L’articolo 10 del DL n. 4/2022 prevede che per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 5% del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro.

Dal 01.01.2022 e fino al 31.12.2022 (ovvero fino al 30.06.2023 in caso di pagamento di un acconto) gli investimenti in beni immateriali 4.0 possono essere agevolati con aliquota maggiorata dal 20 al 50%.

Nota Bene: ricordiamo che con circolare n. 9/E del 23.07.2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune precisazioni in relazione al cosiddetto bonus investimenti specificando che, a differenza di quanto previsto nella precedente versione del beneficio, per le spese di importo superiore a 300.000 euro viene richiesta una perizia asseverata (non più semplice) per gli investimenti previsti dai commi 1056, 1057 e 1058 inclusi negli allegati A e B.

L’Agenzia delle Entrate ha inoltre precisato che il credito sugli investimenti può essere liberamente trasferito nel consolidato fiscale.

Sono state poi fornite alcune precisazioni in relazione all’applicazione del beneficio sugli investimenti in beni strumentali negando la possibilità di accedere all’agevolazione con riferimento a quei beni che, al loro primo utilizzo, non possiedono i requisiti tecnici per essere ammessi, anche qualora vengano opportunamente modificati o integrati.

 

Normativa

Secondo quanto previsto dalla legge n. 178/2020 all’articolo 1, comma 1051, “a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, […] che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è riconosciuto un credito d’imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi da 1052 a 1058, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili”

I soggetti con volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro devono utilizzare in compensazione il credito in un’unica quota annuale.

Il legislatore ha poi disposto una proroga con riferimento agli investimenti 4.0 garantendo una maggior termine per agevolare gli investimenti sia pure con una riduzione progressiva delle aliquote applicabili.

Con l’articolo 10 del DL n. 4/2022 viene previsto che “per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell’economia e delle finanze, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 5% del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro”.

Sono poi posticipati i termini in scadenza dal 30.06.2022 al 31.12.2022.

Con l’articolo 21 del DL n. 50/2022, “per gli investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento), la misura del credito d’imposta è elevata al 50 per cento”.

 

Credito d’imposta: ambito di applicazione

L’incentivo si applica a tutte le imprese residenti, comprese le stabili organizzazioni, indipendentemente da:

    • forma giuridica;
    • settore economico;
    • dimensione;
    • regime fiscale.

 

Le suddette imprese e organizzazioni devono effettuare investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2022, ovvero entro il 30.06.2023, a condizione che entro la data del 31.12.2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo. Il credito d’imposta è riconosciuto alle condizioni e nelle misure stabilite in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.

Il credito d’imposta non spetta:

    • alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
    • alle imprese destinatarie di sanzioni interdittive.

 

Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata:

      1. alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;
      2. al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Rispetto ai beni che possono rientrare nel beneficio, il provvedimento stabilisce che sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, ad eccezione:

    • dei beni indicati all’articolo 164, comma 1, TUIR;
    • dei beni per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, recante la tabella dei coefficienti di ammortamento ai fini fiscali, stabilisce aliquote inferiori al 6,5%;
    • dei beni dei fabbricati e delle costruzioni;
    • dei beni di cui all’allegato 3 annesso alla legge 28 dicembre 2015, n. 208;
    • dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

 

Beneficio

Come anticipato in premessa, la misura del beneficio può variare a seconda della tipologia di investimento effettuata e del periodo di sostenimento della spesa. Ecco come.

INVESTIMENTI IN TECNOLOGIE DIVERSE DA QUELLE 4.0

Come anticipato in premessa, le modifiche apportate dalla legge n. 234/2021 non hanno avuto impatto sulla fruizione dell’agevolazione con riferimento agli investimenti diversi da quelli 4.0. Pertanto, rimangono applicabili le disposizioni previgenti rispetto alla pubblicazione della legge di Bilancio 2022.

Alle imprese che effettuano investimenti:

  • beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro;
  • beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell’allegato B annesso alla medesima legge n. 232 del 2016, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro

 

L’investimento deve essere avvenuto dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2021, ovvero entro il 31.12.2022, a condizione che entro la data del 31.12.2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 10 per cento del costo.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni. La misura del credito d’imposta è elevata al 15 per cento per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile.

Alle imprese che effettuano investimenti nei medesimi beni a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 6 per cento.

Tale beneficio trova applicazione anche con riferimento agli esercenti arti e professioni.

INVESTIMENTI IN TECNOLOGIE 4.0

Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi (a decorrere dal 16.11.2021 e fino al 31.12.2021, ovvero entro il 31.12.2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) il credito d’imposta è riconosciuto:

    • nella misura del 50 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
    • nella misura del 30 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
    • nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

 

Il legislatore ha poi stabilito che per la quota superiore a 10 milioni di euro di tali investimenti, qualora siano diretti alla realizzazione di obbiettivi di transizione ecologia individuati con apposito DM, il credito viene riconosciuto nella misura del 5% fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni.

Alle imprese che effettuano investimenti nei medesimi beni ma a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, il credito d’imposta è riconosciuto:

    • nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
    • nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
    • nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

 

Per effetto delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2022, il beneficio viene ora assicurato anche con riferimento agli investimenti effettuati entro il 31.12.2025 (ovvero nel termine lungo del 30.06.2026) con una riduzione dell’aliquota sulla base dell’entità dell’investimento effettuato (20/15/10%).

Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 8 8a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo9, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

Tale disposizione è stata recentemente modificata, per gli investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, la misura del credito d’imposta è elevata al 50 per cento.

Per gli investimenti effetuati, invece, nel periodo dal 01.01.2024/31.12.2024, l’aliquota di incentivo viene riconosciuta nella misura del 15%, mentre per gli investimenti effettuati dal 01.01.2025 fino al 31.12.2025 l’aliquota viene ulteriormente ridotta al 10%.

Per entrambe le annualità viene fatta salva l’applicazione dell’aliquota agevolata nel periodo lungo (rispettivamente) del 30.06.2025/30.06.2026

Lo Studio resta a vostra disposizione per eventuali dubbi o domande sul bonus investimenti ordinario.