circolare n. 42 Nuova comunicazione preventiva di distacco transnazionale: chiarimenti ministeriali - Studio Mocarelli
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circolare n. 42 Nuova comunicazione preventiva di distacco transnazionale: chiarimenti ministeriali

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con nota 29.10.2021 n. 1659, il Ministero del Lavoro e l’Ispettorato nazionale del lavoro hanno fornito ulteriori chiarimenti in merito alle nuove comunicazioni preventive per i distacchi a catena e per quelli di lunga durata, il cui obbligo va assolto – dal 2.11.2021 – utilizzando il nuovo modello di comunicazione “UNI_Distacco_UE”, introdotto dal DM 6.8.2021 n. 170. Uno dei chiarimenti di maggior rilievo arriva in relazione alle fattispecie soggette al nuovo obbligo, che non riguarda unicamente i distacchi di lunga durata (superiori ai 12 mesi) avviati ex novo, bensì anche quelli iniziati dopo il 30.7.2020 ma risultati in essere alla data di entrata in vigore del DM 170/2021 (10.8.2021), le cui regole decorrono dal 2.11.2021. In tali casi, la comunicazione andrà effettuata entro 30 giorni. Un altro chiarimento di rilievo riguarda invece le ulteriori informazioni da indicare nella comunicazione da presentare nelle ipotesi di distacco c.d. “a catena”. In questi casi, infatti, oltre ai dati identificativi del prestatore di servizi (agenzia di somministrazione), dovranno essere comunicati anche gli elementi afferenti all’utilizzatore, il quale, a sua volta, nell’ambito del distacco, procederà a distaccare in Italia il lavoratore, in ragione di un rapporto commerciale differente dalla somministrazione.

CIRCOLARE N. 42