CIRCOLARE N. 4-2017 - Pagamento delle imposte: modifica delle scadenze
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CIRCOLARE N. 4-2017 – Pagamento delle imposte: modifica delle scadenze

 Nuovi termini per il versamento delle imposte

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che la Legge di conversione del D.L.22.10.2016 n. 193 ha introdotto nuovi termini per il versamento delle imposte. In particolare, sono stati modificati i termini per i versamenti: i) del saldo e del primo acconto derivanti dai modelli UNICO e IRAP, previsti dall’art. 17 del DPR 435/2001; ii) del saldo IVA, previsti dagli artt. 6 e 7 del DPR 542/99. Nei confronti delle persone fisiche, delle società di persone e dei soggetti equiparati (es. studi professionali associati), le nuove scadenze sono stabilite: i) al 30 giugno, invece del giorno 16, senza la maggiorazione dello 0,4%; ii) al 30 luglio, invece del giorno 16, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo. In relazione ai soggetti IRES, i versamenti devono invece essere effettuati entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta e non entro il giorno 16, ferma restando la possibilità di differire il versamento di 30 giorni, con la maggiorazione dello 0,4%. In relazione a tutti i contribuenti, restano fermi i termini per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte derivanti dai modelli UNICO e IRAP, stabiliti al 30 novembre, per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati (es. studi professionali associati), nonché i soggetti IRES “solari”, ovvero entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese del periodo d’imposta, per i soggetti IRES “non solari”. Le suddette modifiche dei termini di versamento del saldo e del primo acconto delle imposte sui redditi si “riverberano” anche in relazione ai versamenti le cui scadenze sono ad essi collegati (es. addizionali IRPEF, addizionali e maggiorazioni IRES, imposte sostitutive per i lavoratori autonomi e gli imprenditori individuali che adottano il regime dei c.d. “contribuenti minimi” o il regime fiscale forfettario ex L. 190/2014, ecc.). Nulla cambia, invece, in relazione ai versamenti che “non seguono” i termini delle imposte sui redditi (es. IMU e TASI, imposta sostitutiva per l’affrancamento delle partecipazioni non quotate e dei terreni, posseduti al di fuori dell’ambito d’impresa ecc.) Le modifiche apportate in sede di conversione in legge del D.L. 22.10.2016 n. 193 interessano anche i termini di versamento del saldo IVA, anche per effetto dell’abolizione della dichiarazione unificata dei redditi e IVA. Le nuove disposizioni in materia di termini di versamento si applicano a decorrere dall’1.1.2017.

Circolare nr. 4-2017