circolare n. 38 Contributo a fondo perduto: ultimi chiarimenti - Studio Mocarelli
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circolare n. 38 Contributo a fondo perduto: ultimi chiarimenti

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con la recente circolare Agenzia delle Entrate 21.7.2020 n. 22/E sono stati forniti nuovi chiarimenti in merito alla disciplina del contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del DL 34/2020 convertito. Preliminarmente viene ricordato che, ai fini dell’accesso al contributo in parola è necessaria la riduzione di un terzo del fatturato di aprile 2020 rispetto a quello di aprile 2019, avendo riguardo alla data di effettuazione della cessione o prestazione effettuata ai fini IVA. Sul punto, la circolare precisa che tale criterio, fondato sul momento di effettuazione IVA (art. 6 del DPR 633/72), può comportare delle asimmetrie rispetto al momento di determinazione del ricavo o compenso. La data di effettuazione dell’operazione deve essere, infatti, considerata anche qualora la cessione o prestazione si riferisca a ricavi o compensi che sono antecedenti o successivi alla data di fatturazione. Viene precisato, inoltre, che l’accesso al contributo a fondo perduto è precluso per coloro che, esercitando un’attività a carattere stagionale, abbiano conseguito un fatturato pari a zero sia ad aprile 2019 che ad aprile 2020 (non potendosi considerare soddisfatto il requisito del calo del fatturato). Sempre nel contesto della circolare in esame, viene precisato che, in considerazione del tenore letterale dell’art. 25 co. 2 del DL 34/2020, i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS e i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo sono esclusi dalla fruizione del contributo a fondo perduto, indipendentemente dalla circostanza che siano o meno soddisfatti i requisiti di carattere oggettivo previsti per beneficiare delle indennità di cui agli artt. 27 e 38 del DL 18/2020. Tale esclusione si applica, altresì, ai soggetti che fruiscono delle indennità per il mese di maggio di cui all’art. 84 co. 2 del DL 34/2020. In merito ai soggetti beneficiari, l’Agenzia ha altresì chiarito che: i) sono esclusi gli studi associati composti da professionisti iscritti alle Casse di previdenza, in quanto privi di una propria autonomia giuridica rispetto ai singoli soggetti; ii) può accedere al beneficio una società artigiana (sas) con soci professionisti iscritti alla Gestione separata; iii) in tutte le ipotesi in cui la fase di liquidazione è già stata avviata alla data di dichiarazione dello stato di emergenza (31.1.2020), non è consentito di fruire del contributo in esame (diversamente, il beneficio è ammesso se la fase di liquidazione è stata avviata successivamente al 31.1.2020).

CIRCOLARE N. 38