circolare n. 37: Ampliata la platea dei beneficiari del superbonus 110: agevolazione anche ai soci di società semplici di gestione immobiliare - Studio Mocarelli
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circolare n. 37: Ampliata la platea dei beneficiari del superbonus 110: agevolazione anche ai soci di società semplici di gestione immobiliare

Gentile cliente, con la presente desideriamo fare il punto sui beneficiari del così detto Superbonus introdotto dall’art. 119 del DL 34/2020.  Con la circ. 23.6.2022 n. 23, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un’analisi soffermandosi, in particolare, sui seguenti aspetti: i) soggetti beneficiari; ii) edifici interessati dagli interventi; iii) tipologie di interventi che danno diritto all’agevolazione; iv) spese ammesse alla detrazione. Per quanto attiene ai soggetti beneficiari, viene ribadito che il superbonus può essere fruito per le unità immobiliari che non sono riconducibili ai “beni relativi all’impresa” o a quelli “strumentali” per l’esercizio di arti o professioni (salvo che gli immobili siano oggettivamente esclusi dall’agevolazione, ad esempio perché accatastati in A/1, A/8 o, se non aperte al pubblico, A/9). La detrazione spetta, quindi, alle persone fisiche (oltre agli altri soggetti contemplati dal comma 9 dell’art. 119 del DL 34/2020) che sostengono le spese per interventi effettuati su immobili appartenenti all’ambito “privatistico”. I contribuenti persone fisiche che svolgono attività di impresa o arti e professioni, quindi, possono beneficiare del superbonus per gli interventi eseguiti sulle proprie abitazioni. Allo stesso modo il superbonus spetta ai titolari dell’impresa agricola, agli altri soggetti (affittuari, conduttori, ecc.) ai soci o agli amministratori di società semplici agricole (persone fisiche) di cui all’art. 9 del DL 557/93, nonché ai dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda per gli interventi effettuati su fabbricati rurali a uso abitativo (diversi da quelli rurali “strumentali” necessari allo svolgimento dell’attività agricola). Secondo la circolare in rassegna “ad analoghe conclusioni si perviene anche nell’ipotesi di spese sostenute dai soci di società semplici di gestione immobiliare” in quanto non possono svolgere attività commerciale ai sensi dell’art. 2249 c.c.. Il superbonus non spetta, invece, ai soci di una società che svolge attività commerciale che sostengono le spese per interventi effettuati su immobili residenziali di proprietà della società che costituiscono beni relativi all’impresa.

CIRCOLARE N. 37