circolare n.36 Bonus Locazioni Coronavirus: al via dal 13 luglio l’opzione online per la cessione del credito - Studio Mocarelli
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circolare n.36 Bonus Locazioni Coronavirus: al via dal 13 luglio l’opzione online per la cessione del credito

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con provvedimento Agenzia delle Entrate 1.7.2020 n. 250739, sono state definite le modalità attuative della cessione dei crediti d’imposta per la locazione di botteghe e negozi (art. 65 del DL 18/2020 convertito) e per la locazione degli immobili a uso non abitativo (art. 28 del DL 34/2020), come previsto dall’art. 122 del DL 34/2020. La comunicazione dell’avvenuta cessione dei crediti d’imposta è effettuata: i) dal 13.7.2020 al 31.12.2021; ii) direttamente dai soggetti cedenti che hanno maturato i crediti stessi; iii) utilizzando esclusivamente le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate. La comunicazione, redatta secondo il modello allegato al provvedimento, deve contenere, a pena d’inammissibilità: i) il codice fiscale del soggetto cedente che ha maturato il credito d’imposta; ii) la tipologia del credito d’imposta ceduto; iii)  soltanto per il credito di cui all’art. 28 del DL 34/2020, il tipo di contratto a cui si riferisce (locazione/affitto, leasing, concessione, contratto di servizi a prestazioni complesse, affitto d’azienda); iv) l’ammontare del credito d’imposta maturato; v)  soltanto per il credito di cui all’art. 28 del DL 34/2020, i mesi a cui si riferisce (marzo e/o aprile e/o maggio, oppure – per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale – aprile e/o maggio e/o giugno); vi) l’importo del credito d’imposta ceduto; vii) gli estremi di registrazione del contratto in relazione al quale è maturato il credito d’imposta; viii) il codice fiscale del cessionario o dei cessionari, specificando l’importo del credito ceduto a ciascuno di essi; ix) la data in cui è avvenuta la cessione del credito. I cessionari utilizzano i crediti d’imposta con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal cedente. Dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione della cessione, previa accettazione comunicata dallo stesso cessionario attraverso la suddetta funzionalità dell’Agenzia, i cessionari possono quindi utilizzare il credito in compensazione tramite F24.

CIRCOLARE N.36