CIRCOLARE N . 35 Bonus baby sitting: ultimi chiarimenti INPS - Studio Mocarelli
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CIRCOLARE N . 35 Bonus baby sitting: ultimi chiarimenti INPS

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con la circolare n. 73 del 17.6.2020, l’INPS ha fornito indicazioni riguardo all’utilizzo del bonus per i servizi di baby sitting e per la comprovata iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia (artt. 23 e 25 del DL 18/2020 convertito e art. 72 del DL 34/2020), precisando che: i) l’importo massimo erogabile (1.200,00 euro o 2.000,00 euro a seconda del soggetto richiedente) è complessivo, ossia deve essere verificato tenendo conto di quanto eventualmente già percepito nella prima fase dell’emergenza; ii) data l’incompatibilità tra il bonus e il congedo COVID, qualora sia stata fatta richiesta di periodi di congedo autorizzati per un periodo inferiore a 15 giorni, il bonus spetta per l’importo residuo (600,00 euro o 1.000,00 euro). Se i giorni di congedo autorizzati fossero superiori a 15, la fruizione del bonus sarà preclusa; iii) la misura è fruibile anche dai lavoratori in smart working o che fruiscono del congedo di maternità, del congedo parentale o delle ferie. Si ricorda, infine, che l’erogazione avviene in modo differente a seconda della finalità per la quale il bonus viene richiesto: i) per l’iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi dell’infanzia, la somma verrà accreditata direttamente al richiedente, previo invio della documentazione comprovante la predetta iscrizione e i periodi della stessa, che non potranno essere successivi al 31 luglio 2020; ii) per i servizi di baby sitting, la somma spettante viene erogata tramite Libretto Famiglia (messaggio INPS n. 1465/2020), previa registrazione del genitore beneficiario utilizzatore e del prestatore sulla piattaforma delle prestazioni occasionali. Sul punto, l’INPS precisa che, in caso di convivenza, i familiari sono esclusi dal novero dei soggetti ammessi a svolgere prestazioni di lavoro come baby sitting remunerate mediante il bonus in argomento, in quanto per tali soggetti opera la presunzione di gratuità delle prestazioni di lavoro rese in ambito familiare.

CIRCOLARE N. 35