CIRCOLARE N. 34 Contributo a fondo perduto: al via le domande - Studio Mocarelli
17286
post-template-default,single,single-post,postid-17286,single-format-standard,bridge-core-2.5.9,bridge,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-24.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-18556

CIRCOLARE N. 34 Contributo a fondo perduto: al via le domande

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con la recente circolare 13.6.2020 n. 15, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le prime indicazioni in merito al contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del DL 34/2020. Tra i chiarimenti relativi all’ambito soggettivo, si segnalano i seguenti: i) possono beneficiare dell’agevolazione i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione e titolari di reddito agrario, “titolari di partita IVA” (salve le specifiche esclusioni), anche se in regime forfetario; ii) sono agevolate anche le società tra professionisti, indipendente dal fatto che i soci si trovino o meno nelle ipotesi di esclusione; iii) non rientrano tra i soggetti beneficiari gli enti e le persone fisiche che svolgono attività commerciali o di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, producendo conseguentemente redditi diversi ex art. 67 del TUIR; iv) le persone fisiche che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo e che sono anche lavoratori dipendenti possono comunque fruire del contributo a fondo perduto in relazione alle predette attività, ove ammesse al contributo; v) nell’ipotesi in cui i soci di una società assumano anche il ruolo di dipendenti della medesima, quest’ultima avrà la facoltà di fruire del contributo a fondo perduto. Si rammenta che, al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati devono presentare, anche tramite intermediari abilitati, un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, con l’indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti (provv. Agenzia delle Entrate 10.6.2020 n. 230439). L’istanza deve essere presentata: i) dal 15.6.2020 al 13.8.2020 (dal 25.6.2020 al 24.8.2020 nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l’attività per conto del soggetto deceduto); ii) mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate ovvero mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate; iii) nel caso in cui l’ammontare del contributo sia superiore a 150.000 euro, esclusivamente tramite PEC all’indirizzo “[email protected]” (inclusa l’autocertificazione di regolarità antimafia). Sulla base delle informazioni contenute nell’istanza, il contributo a fondo perduto è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato (o cointestato) al codice fiscale del soggetto richiedente.

CIRCOLARE N. 34