circolare n.31 Detrazione maggiorata per ECOBONUS e SISMA BONUS: novità del D.L. Rilancio - Studio Mocarelli
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circolare n.31 Detrazione maggiorata per ECOBONUS e SISMA BONUS: novità del D.L. Rilancio

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che il DL “Rilancio” prevede la detrazione del 110% delle spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021 per: i) specifici interventi di riqualificazione energetica; ii) interventi di riduzione del rischio sismico; iii) installazione di impianti fotovoltaici; iv) installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. La detrazione del 110%, inoltre: i) deve essere ripartita in 5 rate di pari importo; ii) si applica soltanto agli interventi effettuati dai condomini, nonché, sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni. L’aliquota del 110% non spetta se le spese si riferiscono a interventi su edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale. I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per determinati interventi possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente: i) per lo sconto in fattura; ii) per la cessione della detrazione. La possibilità di cedere la detrazione fiscale o di optare per lo sconto sul corrispettivo riguarda gli interventi di: i) recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis co. 1 lett. a) e b) del TUIR; ii) riqualificazione energetica degli edifici previsti dall’art. 14 del DL 63/2013; iii) adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del D.L. 63/2013; iv) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna di cui all’articolo 1, comma 219, Legge 160/2019; v) installazione di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16-bis, co. 1, lett. h) del DPR 917/1986; vii) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16 ter del D.L. 63/2013. È bene precisare che, affinché la misura diventi pienamente operativa, bisogna comunque attendere l’emanazione dei decreti attuativi del Ministero dello Sviluppo Economico (previsti entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto Rilancio avvenuto in data 19.5.2020) che dovranno stabilire nel dettaglio: i) le procedure necessarie; ii) i requisiti tecnici dei progetti; iii) i limiti di spesa dei singoli interventi; iv) i sistemi di controllo per prevenire abusi.

CIRCOLARE N.31