circolare n.24 Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro: estensione all'acquisto di dispositivi di protezione individuale - Studio Mocarelli
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circolare n.24 Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro: estensione all’acquisto di dispositivi di protezione individuale

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che l’art. 30 del DL 8.4.2020 n. 23 estende l’ambito applicativo del credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e strumenti di lavoro, di cui all’art. 64 del DL 18/2020, alle spese per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale. Nello specifico, stando alla Relazione illustrativa, sono quindi incluse le spese relative a: i) l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari; ii) l’acquisto e l’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi; iii) i detergenti mani e i disinfettanti. L’agevolazione trova applicazione secondo le misure e nei limiti di spesa complessivi previsti dall’art. 64 del DL 18/2020. Conseguentemente, possono beneficiare dell’agevolazione: i) i soggetti esercenti attività d’impresa (a prescindere, da quanto sembra, dalla natura giuridica, dalla dimensione, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato); ii)  gli esercenti arti e professioni (in forma individuale o associata). Il credito d’imposta spetta inoltre: i) nella misura del 50% delle suddette spese sostenute nel 2020, fino all’importo massimo di 20.000,00 euro, per ciascun beneficiario; ii) nel limite complessivo di spesa previsto per l’agevolazione, fissato in 50 milioni di euro. Ad ogni modo, si resta in attesa del decreto ministeriale – che dovrà essere emanato entro il 16.4.2020 (30 giorni dall’entrata in vigore del DL 18/2020) – con cui saranno definiti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, anche al fine di assicurare il rispetto del suddetto limite di spesa (50 milioni di euro per il 2020).

CIRCOLARE N.24