circolare n. 23 Regime forfetario: chiarimenti sulle cause ostative collegate al possesso di redditi di lavoro dipendente - Studio Mocarelli
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circolare n. 23 Regime forfetario: chiarimenti sulle cause ostative collegate al possesso di redditi di lavoro dipendente

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che l’accesso al regime forfetario è condizionato al fatto che, nell’anno precedente, siano stati percepiti redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, non eccedenti l’importo di 30.000,00 euro; la soglia non deve essere verificata se il rapporto di lavoro è cessato (art. 1 co. 57 lett. d-ter) della L. 190/2014). Con la risposta a interpello 24.5.2021 n. 368, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la cessazione del rapporto di lavoro, con il conseguente venir meno della retribuzione e degli altri diritti connessi al rapporto, avviene solo al termine del periodo di preavviso. Pertanto, nell’ipotesi in cui le dimissioni e la ricezione della relativa presa d’atto siano avvenute nel 2020, ma il rapporto sia proseguito nel 2021 per il periodo di preavviso, la cessazione deve considerarsi realizzata in quest’ultimo anno. Nel caso oggetto di interpello è stata ritenuta sussistente la causa ostativa all’applicazione del regime forfetario per la nuova attività avviata nel 2021, in quanto trattasi del medesimo anno di cessazione del rapporto di lavoro dipendente, nell’ambito del quale l’istante ha affermato di aver percepito redditi superiori a 30.000,00 euro nell’anno precedente (2020). Viene così ribadito il chiarimento reso con la circ. 4.4.2016 n.10 (§ 2.3) secondo cui rilevano solo le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nell’anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario.

CIRCOLARE N. 23