circolare n.23 Congedo COVID-19: ipotesi di compatibilità con altri istituti di sostegno e indennità - Studio Mocarelli
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circolare n.23 Congedo COVID-19: ipotesi di compatibilità con altri istituti di sostegno e indennità

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con il messaggio 15.4.2020 n. 1621, l’INPS ha indicato i casi di compatibilità e di incompatibilità tra la fruizione del congedo COVID-19 (art. 23 del DL 18/2020) e altri istituti o indennità. Sul punto, viene chiarito che l’incompatibilità in parola, oltre che con la fruizione del bonus baby sitting, sussiste in caso di contemporanea: i) percezione di strumenti di sostegno al reddito da parte dell’altro genitore del nucleo familiare; ii) fruizione, da parte dell’altro genitore del nucleo familiare, del congedo parentale e dei riposi giornalieri (artt. 39 e 40 del DLgs. 151/2001) per lo stesso figlio. Il congedo COVID-19 è invece compatibile con: i) la malattia, lo svolgimento di lavoro agile e la fruizione di ferie o di aspettativa non retribuita negli stessi giorni da parte dell’altro genitore; ii) se l’altro genitore è lavoratore part time o intermittente; iii) la percezione del bonus per gli autonomi (artt. 27, 28, 29, 30 e 38 del DL 18/2020); iv) la sospensione obbligatoria dell’attività da lavoro autonomo disposta durante il periodo di emergenza. Per i figli con disabilità è consentito il cumulo, nello stesso mese, del congedo COVID-19 con: i) i permessi di cui all’art. 33 co. 3 e 6 della L. 104/1992 (compresi gli ulteriori 12 giorni ex art. 24 del DL 18/2020); ii) il prolungamento del congedo parentale (art. 33 del DLgs. 151/2001); iii) il congedo straordinario ex art. 42 co. 5 del DLgs. 151/2001.

CIRCOLARE N.23