circolare n. 22 Prorogato il Superbonus 110% ma non per tutti - Studio Mocarelli
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circolare n. 22 Prorogato il Superbonus 110% ma non per tutti

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, l’art. 1 comma 3 del DL 6 maggio 2021 n. 59, pubblicato nella G.U. n. 108/2021, recante le “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”, ha esteso l’ambito temporale di applicazione dell’agevolazione Superbonus 110% prevedendo che: i) per gli interventi effettuati dai condomìni (siano essi di riqualificazione energetica o antisismici) la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2022 (ciò a prescindere dallo stato di completamento degli interventi); ii)  per gli immobili composti da 2 a 4 unità immobiliari posseduti da un unico proprietario persona fisica (o in comproprietà da più persone fisiche pro indiviso), al fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, il superbonus del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2022, nel caso in cui alla data del 30.6.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo; iii) per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati da IACP ed “enti equivalenti”, il termine finale di sostenimento delle spese è posposto al 30.6.2013. Il termine è ulteriormente ampliato di sei mesi (31.12.2023) relativamente alle spese che concernono quegli interventi agevolati che risultano realizzati entro il 30.6.2023 per almeno il 60% dell’intervento complessivo. Rimangono esclusi dalle suddette proroghe gli edifici unifamiliari, le unità immobiliari di edifici plurifamiliari e gli interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari (appartamenti) nei condomìni per i quali l’agevolazione del 110% continua a competere per le spese relative agli interventi agevolati sostenute dall’1.7.2020 al 30.6.2022 ai sensi dell’art. 119 co. 1 e 4 del DL 34/2020.

CIRCOLARE N. 22