circolare n.22 Metodo previsionale: riduzione all’80% degli acconti Irpef, Ires e Irap - Studio Mocarelli
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circolare n.22 Metodo previsionale: riduzione all’80% degli acconti Irpef, Ires e Irap

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che l’art. 20 del DL 23/2020 (c.d. decreto “liquidità”) ha previsto la riduzione all’80% della misura degli acconti IRPEF, IRES e IRAP dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 (2020, per i soggetti “solari”), se questi vengono calcolati con il c.d. “criterio previsionale”. A ben vedere, la norma dispone l’inapplicabilità delle sanzioni e degli interessi per omesso o insufficiente versamento dei suddetti acconti, qualora l’importo versato sia almeno pari all’80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al 2020 (cioè, in base ai modelli REDDITI e IRAP 2021). Con la circolare 13.4.2020 n. 9/E (§ 4), l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in ordine a tale agevolazione precisando che, oltre alle imposte espressamente citate, tale riduzione si applica anche: i) all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP dovuta dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari; ii) alla cedolare secca di cui all’art. 3 del DLgs. 23/2011; iii) all’IVAFE di cui all’art. 19 co 18 – 22 del DL 201/2011; iv) all’IVIE di cui all’art. 19 co. 13 – 17 del DL 201/2011. È stato altresì precisato che, nonostante la rubrica del citato art. 20 (“Metodo previsionale acconti giugno”), la disposizione si applica ad entrambe le rate dell’acconto dovuto per il suddetto periodo d’imposta. Inoltre, per scongiurare l’applicazione del regime sanzionatorio (ex art. 13 del DLgs. 471/97), la soglia minima dell’80% può essere garantita anche con un versamento carente e/o omesso, purché sanato mediante il ravvedimento operoso, secondo le ordinarie modalità. In pratica, è possibile sanare l’omesso o insufficiente versamento dei suddetti acconti pagando, oltre alla quota capitale e agli interessi, la sanzione ridotta in base alla data in cui la violazione è regolarizzata (circ. Agenzia delle Entrate 13.4.2020 n. 9, § 4.2.1).

CIRCOLARE N.22