Nuove imprese a tasso zero: incentivi nuove imprese giovanili e femminili
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nuove imprese a tasso zero | incentivi nuove imprese

circolare n. 19 ON Nuove imprese a tasso zero: agevolazioni per la creazione di imprese giovanili o femminili

A partire dal 24.03.2022 coloro che sono interessati a fruire dei benefici per la creazione di imprese giovanili o femminili possono presentare le domande tramite lo sportello agevolativo “ON – Nuove Imprese a Tasso Zero”.

Il MISE, con circolare n. 117378 del 08.04.2021 (di cui si segnala una rettifica relativa all’allegato 1) ha ridefinito alcune istruzioni fornite sul beneficio, specificando tra le altre cose i dati da indicare nella procedura informatica, istruttoria e criteri di valutazione delle domande.

Ricordiamo inoltre che con decreto del 04.12.2020, il MISE ha modificato la disciplina riservata alle cosiddette “imprese a tasso zero”, per sostenere ed incentivare le nuove iniziative imprenditoriali di giovani e garantire contributi e finanziamenti agevolati per l’apertura ed il sostegno della nuova attività.

Rispetto alle precedenti versioni, il DM prevede un potenziamento dei benefici, con particolare riferimento ai finanziamenti: c’è infatti un innalzamento dei massimali ed un maggior termine di durata del finanziamento agevolato (da 8 a 10 anni).

Vengono introdotte alcune modifiche anche con riferimento all’ambito di applicazione del beneficio: il decreto prevede la possibilità di ammettere le imprese costituite in forma societaria da non più di 60 mesi (in precedenza 12).

Di seguito illustriamo tutti i benefici nel dettaglio, segnalando da subito che per la concreta applicazione di queste nuove disposizioni è necessario attendere l’emissione di un apposito provvedimento.

Ambito soggettivo

 

Il decreto 04.12.2020 ridefinisce la disciplina di attuazione delle misure di sostegno per la creazione (su territorio nazionale) di micro e piccole imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile. Queste misure sono anche volte a sostenerne lo sviluppo, attraverso migliori condizioni per l’accesso al credito e la concessione di un contributo a fondo perduto.

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese:

      1. costituite da non più di sessanta mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione;
      2. di micro e piccola dimensione, secondo la classificazione contenuta nell’allegato I al regolamento GBER;
      3. costituite in forma societaria;
      4. in cui la compagine societaria sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti di età compresa tra i diciotto ed i trentacinque anni ovvero da donne.

 

Ai fini dell’accesso alle agevolazioni di cui al presente decreto, le imprese devono:

      • essere regolarmente costituite ed essere iscritte nel registro delle imprese. Le imprese che non dispongono di una sede legale e/o operativa nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo registro delle imprese e devono dimostrare di avere almeno una sede sul territorio italiano;
      • essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria, non essere sottoposte a procedure concorsuali e non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà;
      • non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
      • aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero.

 

Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni le imprese:

      • nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;
      • i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda.

 

Possono richiedere le agevolazioni le persone fisiche che intendono costituire un’impresa purché, entro i termini indicati nella comunicazione di ammissione alle agevolazioni, facciano pervenire la documentazione necessaria a comprovare l’avvenuta costituzione dell’impresa e il possesso dei requisiti richiesti per l’accesso alle agevolazioni. Nel caso in cui la nuova società non dimostri l’avvenuta costituzione nei termini sopra indicati, la domanda di agevolazione è considerata decaduta.

Non sono ammissibili alle agevolazioni le imprese controllate da soci di imprese che hanno cessato, nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda, un’attività analoga a quella cui si riferisce la domanda di agevolazione.

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Incentivi per le nuove imprese: le iniziative ammissibili

 

Sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative che prevedono programmi di investimento, realizzabili su tutto il territorio nazionale, promossi nei settori di seguito elencati:

 

I programmi di investimento devono essere realizzati entro ventiquattro mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento.

Le iniziative promosse da imprese costituite da non più di trentasei mesi sono ammissibili alle agevolazioni alle condizioni indicate al capo II del DM. Le iniziative promosse da imprese costituite da almeno trentasei mesi e da non oltre sessanta mesi sono ammissibili alle condizioni indicate al capo III del medesimo decreto.

Le agevolazioni di cui al presente decreto assumono la forma di finanziamento agevolato, a un tasso pari a zero, integrabile con un contributo a fondo perduto, nei limiti indicati ai capi II e III del presente decreto. Per le sole imprese di cui al capo II, sono erogati servizi di tutoraggio tecnico-gestionale.

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Presentazione domanda

 

Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello. Le domande di agevolazione, corredate dei piani di impresa e della documentazione, possono essere presentate al Soggetto gestore dal 24 marzo 2022.

I soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. L’eventuale esaurimento delle risorse disponibili comporta la chiusura dello sportello.

Le domande di agevolazione, redatte in lingua italiana, devono essere compilate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione nel sito internet del Soggetto gestore www.invitalia.it secondo le modalità e gli schemi indicati.

Il piano di impresa, da compilare utilizzando la procedura informatica, deve contenere:

      • dati anagrafici e profilo del soggetto proponente;
      • descrizione dell’attività proposta e gli elementi utili a determinare il costo del programma, la funzionalità e la coerenza delle spese di investimento oggetto del programma e l’idoneità della sede individuata;
      • descrizione dei criteri di quantificazione delle esigenze di capitale circolante;
      • analisi del mercato e relative strategie;
      • aspetti tecnico-produttivi ed organizzativi;
      • aspetti economico-finanziari.

 

Congiuntamente alla domanda di agevolazione e al piano d’impresa, devono essere trasmessi:

      • atto costitutivo e statuto della società;
      • attestazione, resa mediante dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà

 

Nel caso di persone fisiche proponenti per conto di società costituenda, la documentazione deve essere trasmessa elettronicamente tramite la medesima procedura informatica, entro i termini indicati nella comunicazione della delibera di ammissione alle agevolazioni.

Al termine della procedura di compilazione del piano di impresa e dell’invio telematico della domanda di agevolazione e dei relativi allegati, alla stessa verrà assegnato un protocollo elettronico. La data di presentazione della domanda di agevolazione coincide con la data di invio telematico della medesima.

Il soggetto proponente è tenuto a comunicare al Soggetto gestore tutte le eventuali modifiche sui dati esposti nella domanda di agevolazione e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione, ferma restando la procedura di autorizzazione nel caso di variazioni.

Per ulteriori chiarimenti sul funzionamento dello sportello agevolativo “Nuove Imprese a Tasso Zero” non esitate a contattare lo studio.