circolare n.19 Emergenza epidemiologica da Coronavirus: ulteriori proroghe dei termini per i versamenti fiscali e contributivi - Studio Mocarelli
17196
post-template-default,single,single-post,postid-17196,single-format-standard,bridge-core-2.5.9,bridge,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-24.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-18556

circolare n.19 Emergenza epidemiologica da Coronavirus: ulteriori proroghe dei termini per i versamenti fiscali e contributivi

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con il DL 8.4.2020 n. 23 (c.d. “decreto liquidità”), pubblicato sulla G.U. 8.4.2020 n. 94 ed in vigore dal 9.4.2020, sono state previste ulteriori sospensioni dei termini di effettuazione dei versamenti fiscali e contributivi. In generale, le sospensioni dei versamenti sono differenziate a seconda: i) dell’ammontare dei ricavi o compensi del periodo d’imposta 2019; ii) della misura percentuale della riduzione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai corrispondenti mesi del 2019; iii) dell’ubicazione in determinati territori maggiormente colpiti; iv) dell’attività svolta. In particolare, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel 2019 “solare”, è prevista la sospensione dei versamenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, all’addizionale regionale e comunale, all’IVA, nonché ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, a condizione che si sia verificata una diminuzione del “fatturato o dei corrispettivi” di almeno il 33% rispetto allo stesso mese del 2019. Se i ricavi o compensi del 2019 “solare” sono superiori a 50 milioni di euro, occorre che la riduzione del “fatturato o dei corrispettivi” sia di almeno il 50%. I versamenti sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno intrapreso l’attività di impresa, arte o professione a partire dall’1.4.2019. Ai sensi dell’art. 18 co. 7 del DL 8.4.2020 n. 23, i versamenti sospesi in base alle nuove disposizioni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi: i) in un’unica soluzione entro il 30.6.2020; ii) oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Il DL 8.4.2020 n. 23 prevede, inoltre, la possibilità, per tutti i soggetti, di effettuare entro il 16.4.2020 i versamenti che erano in scadenza il 16 marzo, già prorogati al 20 marzo (art. 21 del DL 23/2020).

CIRCOLARE N.19