Novità in materia di dilazione dei ruoli a seguito del decreto Milleproroghe
18477
post-template-default,single,single-post,postid-18477,single-format-standard,bridge-core-2.5.9,bridge,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-24.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-18556
milleproroghe

circolare n. 17 Novità in materia di dilazione dei ruoli a seguito del decreto Milleproroghe

Il decreto Milleproroghe (D.L. n. 228/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 15 del 25 febbraio 2022) ha introdotto importanti novità in materia di rateizzazione delle cartelle esattoriali.

Sono state così introdotte alcune agevolazioni per i debitori con dilazioni dei ruoli corso o che stanno per fare richiesta della dilazione.

La disciplina non è contenuta in un unico articolo, ma in diverse disposizioni che sono state poi oggetto di modifiche nel corso del tempo:

  • l’art. 68 comma 2-ter del DL 18/2020;
  • l’art. 13-decies commi 2 – 5 del DL 137/2020;
  • l’art. 3 commi 2 – 3 del DL 146/2021;
  • il DL 228/2021.

 

Si è creata quindi una stratificazione normativa che in alcuni casi può creare dei dubbi interpretativi.

Occorre innanzitutto ricordare che la dilazione dei ruoli consiste in un istituto premiale che permette, in presenza di determinati presupposti, la ripartizione in rate delle somme richieste in pagamento.

La rateizzazione viene concessa dall’Agente della riscossione ai soggetti che ne fanno richiesta sulla base di due fattori:

      1. la soglia di debito;
      2. le condizioni economiche dichiarate o documentate.

 

La disciplina di riferimento è contenuta nell’art. 19 del DPR 602/73. È necessario, inoltre, fare anche riferimento alle diverse direttive dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.

La prassi di riferimento più recente è la risoluzione Min. Economia e Finanze 17 aprile 2020 n. 3/DF e le FAQ Agenzia delle entrate-Riscossione del 20 gennaio 2021.

L’istituto viene concesso dall’Agente della Riscossione attraverso un provvedimento amministrativo.

La dilazione non è circoscritta alle sole imposte, ma è applicabile in tutti i casi di riscossione a mezzo ruolo.

È valida quindi per:

  • i ruoli straordinari;
  • le somme consegnate ad Agenzia delle Entrate-Riscossione a seguito di accertamenti esecutivi di cui all’art. 29 del DL 78/2010;
  • gli importi oggetto di riscossione frazionata;
  • i ruoli formati a causa di decadenza da dilazioni relative a qualsiasi istituto deflativo del contenzioso, quali l’adesione, l’acquiescenza o la conciliazione giudiziale.

 

Fanno invece eccezione le entrate che, anche se sono riscosse con ruolo, sono gestite dall’ente creditore (sul punto, si veda l’elenco presente sul sito Internet di Agenzia delle Entrate-Riscossione).

Nota Bene: per quanto riguarda i ruoli o gli avvisi di addebito formati dall’INPS, la rateazione deve essere chiesta necessariamente ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, unico soggetto competente per le dilazioni (vedi circolare n. 106 INPS del 3 agosto 2010).

Come richiedere la dilazione del pagamento dei ruoli

 

Per ottenere la dilazione delle somme iscritte a ruolo è necessario presentare una apposita domanda.

I modelli per farla sono scaricabili dal sito Internet di Agenzia delle Entrate-Riscossione (o del diverso ente di competenza) oppure reperibili presso i relativi uffici.

In particolare, sul sito dell’Agenzia delle entrate-Riscossione si possono trovare i seguenti moduli:

  • Modulistica debiti fino a 60 mila euro:
  • R1 – Richiesta o Proroga di rateizzazione ordinaria importi fino a 60.000 euro per tutti i soggetti;
  • R4 – Richiesta o proroga di rateizzazione straordinaria (max 120 rate) – debiti di qualsiasi importo per le persone fisiche e le ditte individuali in regime fiscale semplificato.
  • Modulistica debiti superiori a 60 mila euro:
  • R2 – Richiesta o Proroga di rateizzazione ordinaria importi superiori a 60.000 euro per le persone fisiche e le ditte individuali in regime fiscale semplificato;
  • R4 – Richiesta o proroga di rateizzazione straordinaria (max 120 rate) – debiti di qualsiasi importo per le persone fisiche e le ditte individuali in regime fiscale semplificato.
  • Con riferimento alle persone giuridiche è necessario fare riferimento a:
  • R3 – Richiesta o proroga di rateizzazione ordinaria per importi superiori a 60.000 euro per tutte le persone giuridiche (società, associazioni, enti) e le ditte individuali in contabilità ordinaria;
  • R5 – Richiesta o proroga di rateizzazione straordinaria (max 120 rate) – debiti di qualsiasi importo per le persone giuridiche (società, associazioni, enti) e le ditte individuali in contabilità ordinaria.

 

La domanda deve contenere:

      1. il domicilio scelto per il procedimento di dilazione;
      2. i documenti necessari ai fini della dimostrazione dello stato di difficoltà economica;
      3. copia di un documento di riconoscimento (nel caso di domanda non presentata presso gli sportelli).

 

I documenti da allegare sono inoltre elencati nei modelli di domanda presenti nel sito Internet di Agenzia delle Entrate-Riscossione.

La produzione della documentazione varia in base alla natura del soggetto richiedente (persona fisica o società).

Ambito temporale

 

Le modifiche normative introdotte dalla legge di bilancio 2022 entrano in vigore il 1° gennaio 2022 e si applicano, quindi, a decorrere dal periodo d’imposta 2022 (modello 730/2023 o Redditi PF 2023). Per il periodo d’imposta 2021 (modello 730/2022 o Redditi PF 2022) restano applicabili le disposizioni prima vigenti.

 

Cosa succede se i sostituti d’imposta (cioè chi si occupa di sostituire il lavoratore negli obblighi fiscali previsti dalle normative) non sono riusciti ad applicare tempestivamente le nuove regole? Tenuendo conto del necessario adeguamento dei software per la lavorazione delle buste paga e del fatto che il 1° marzo 2022 entrano in vigore le modifiche dell’articolo 12 del TUIR, l’Agenzia ritiene che i sostituti d’imposta possano applicare le modifiche normative in commento entro il mese di aprile 2022, provvedendo ad effettuare un conguaglio per i primi tre mesi del 2022.

 

Le modifiche all’articolo 12 del TUIR «si applicano a decorrere dal 1° marzo 2022». Pertanto, con riferimento all’anno d’imposta 2022, in relazione alle detrazioni per figli a carico, occorre procedere con calcoli diversificati delle detrazioni spettanti, applicando l’articolo 12, commi 1, lettera c), e 1-bis, del TUIR, nella versione vigente fino al 28 febbraio 2022, per i mesi di gennaio e febbraio 2022 e quello vigente a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 230 del 2021 per i successivi dieci mesi del 2022.

 

Importi dilazionabili

 

L’importo minimo di ciascuna rata, secondo quanto indicato dalla Riscossione, è pari a 50,00 euro. Il contribuente può scegliere se optare per una rata di uguale importo per ciascun pagamento o richiedere un piano che preveda rate variabili di importo crescente per ciascun anno. Il pagamento delle rate può avvenire mediante domiciliazione sul conto corrente indicato del debitore.

 

Per gli importi sino a 60.000 euro la dilazione viene concessa in via automatica, senza necessità di dimostrare lo stato di difficoltà economica. Per i debiti superiori a 60.000 euro, occorre la dimostrazione dello stato di difficoltà economica e bisogna fare riferimento alle diverse direttive di Equitalia diramate nel corso degli anni.

 

In breve, se si tratta di persone fisiche, si esamina la dichiarazione ISEE, mentre se si tratta di ditte individuali in contabilità ordinaria, società di persone e società di capitali, si fa riferimento all’indice di liquidità e all’indice Alfa.

 

In base alle indicazioni presenti nel sito Internet di Agenzia delle Entrate-Riscossione, la soglia dei 60.000 euro comprende l’importo delle rate residue oggetto di piani di dilazione in corso. La dilazione non può essere concessa per le somme oggetto di verifica ai sensi dell’art. 48-bis del DPR 602/73, a prescindere da quando sia iniziato il relativo procedimento.

 

Dilazione straordinaria

 

È prevista la possibilità di concedere al contribuente una rateazione “straordinaria”, fino ad un massimo di 120 rate mensili. Per usufruire a questa forma di dilazione, il contribuente deve però trovarsi in uno stato di grave difficoltà finanziaria.

È necessario l’accertamento dell’impossibilità ad assolvere il debito secondo il piano di dilazione “ordinario” (quindi fino ad un massimo di 72 rate mensili).

Occorre, inoltre, una valutazione circa la solvibilità in relazione al piano che può essere concesso (si vedano, per le modalità applicative, il DM 6 novembre 2013).

La dilazione “straordinaria” può essere chiesta all’atto della prima domanda di rateazione ed essere strumentale alla proroga di dilazioni già ottenute.

 

Anche in caso di dilazione straordinaria è necessario distinguere le due ipotesi:

    1. le persone fisiche non imprenditori e gli imprenditori individuali che adottano regimi fiscali semplificati devono produrre la certificazione ISEE, dalla quale si deve ricavare che l’importo della rata che si dovrebbe pagare secondo la dilazione ordinaria è superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente.

 

    1. per le società di persone, le società di capitali, le società cooperative e mutue assicuratrici, gli enti commerciali, gli enti non commerciali e gli imprenditori individuali in contabilità ordinaria, l’importo della rata che si dovrebbe pagare secondo la dilazione “ordinaria” deve essere superiore al 10% del valore della produzione rapportato su base mensile. Inoltre, l’indice di liquidità deve essere compreso tra 0,50 e 1.

Modalità di presentazione dell’istanza

 

Per quanto concerne le modalità di presentazione, sul sito internet di Agenzia delle entrate-Riscossione vengono differenziate le due ipotesi:

 

      1. per importi fino a 60 mila euro, la rateizzazione si ottiene direttamente on-line tramite il servizio “Rateizza adesso” presente nell’area riservata. Bisogna compilare il modello da inviare via PEC agli specifici indirizzi riportati all’interno del modello stesso;

 

      1. per importi superiori a 60 mila euro si può richiedere la rateizzazione presentando una domanda, tramite gli specifici indirizzi PEC riportati nel modello di rateizzazione, e allegando i documenti che attestino la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica.

 

Effetti della domanda di dilazione

 

Una volta ricevuta la domanda di rateazione, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non può disporre il fermo dei beni mobili registrati e l’ipoteca esattoriale se non nel caso di mancato accoglimento o di decadenza. Ad ogni modo rimangono validi quelli adottati in momenti antecedenti.

 

Una volta presentata la domanda, sino all’eventuale rigetto, non possono essere intraprese nuove azioni esecutive. Inoltre, se l’istanza è accolta ed è pagata la prima rata, le procedure esecutive in essere sono estinte. Questo a condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

 

Il debitore che ha ottenuto la rateazione può chiedere il DURC (Documento unico di regolarità contributiva), così come confermato dal comunicato stampa Equitalia 8 maggio 2013.

 

L’art. 19 del DPR 602/73 prevede che dal momento di presentazione della domanda di dilazione e sino all’eventuale rigetto o all’eventuale decadenza, i termini di prescrizione siano sospesi. Tale sospensione opera dalle istanze presentate dal 30 novembre 2020.

Decadenza e tardivo pagamento delle rate

 

La rateizzazione decade in caso di:

  • inadempienza, mancato pagamento di alcune delle rate del piano di ammortamento;
  • assoggettamento del richiedente ad una procedura concorsuale;
  • decesso del richiedente;
  • società cancellate dal registro delle imprese.

 

Al verificarsi delle condizioni di decadenza, l’Agente della riscossione può riprendere le azioni di recupero consentite dalla normativa.

 

La decadenza per inadempienza si verifica a seguito del mancato versamento di cinque rate, anche non consecutive. Tuttavia, il debito può essere nuovamente rateizzato se, nel momento di presentazione della domanda, le rate scadute alla stessa data sono interamente pagate.

 

Il tardivo pagamento delle rate non causa la decadenza dalla dilazione (Trib. Roma 20 agosto 2016), ma, secondo la direttiva Equitalia 27 marzo 2008 n. 12, comporta l’obbligo di versamento degli interessi di mora e degli aggi in misura piena. Gli stessi provvedimenti sono presi nel caso in cui in cui il contribuente avesse chiesto la dilazione oltre i sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.

 

Sospensione del debito

 

In caso di sospensione giudiziale o amministrativa del debito, (si verifica ai sensi degli artt. 39 del DPR 602/73 e 47 del DLgs. 546/92) il debitore è autorizzato a non versare le rate del piano per la somma sospesa.

Una volta cessata la sospensione, si può richiedere la dilazione del debito residuo, che potrà avere o lo stesso numero di rate previsto nel piano originario o un altro, fino ad un massimo di 72 rate.

 

Proroga della dilazione

 

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione può concedere una proroga della dilazione già accordata, se ricorrono contemporaneamente due requisiti:

      1. il peggioramento della situazione di temporanea difficoltà finanziaria;
      2. l’assenza di cause di decadenza dal beneficio della dilazione.

 

Nota bene: per dimostrare l’aggravamento della condizione economica i titolari di imprese e le ditte individuali in contabilità ordinaria devono presentare la situazione economico patrimoniale aggiornata nell’ipotesi in cui, rispetto alla precedente, siano trascorsi almeno sei mesi.

 

La richiesta di proroga viene analizzata secondo i parametri dell’Indice di Liquidità (che deve essere inferiore al precedente) e dell’Indice Alfa (il cui valore determina solamente il numero massimo di rate concedibili in proroga).

 

La proroga può essere concessa una volta, per un ulteriore periodo sino a 72 mesi (ossia 6 anni).

È possibile presentare la domanda tramite gli specifici indirizzi PEC riportati nei modelli.

 

Decreto Milleproroghe: i benefici derivanti dalla legislazione emergenziale

 

La legislazione emergenziale ha previsto diverse facilitazioni per l’accesso alla dilazione dei ruoli, che riguardano le dilazioni in essere/decadute all’8 marzo 2020 e quelle di cui si è fatto richiesta fino al 31 dicembre 2021.

 

Così facendo si sono andate a creare situazioni (e trattamenti) differenti fra i vari debitori a seconda di quando gli stessi hanno presentato domanda di dilazione.

 

Si vengono così a configurare differenti ipotesi.

In relazione ai piani di dilazione in essere all’8 marzo 2020, le rate che sono state sospese dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 andavano pagate, in unica soluzione, entro il 31 ottobre 2021 (art. 3 del DL 146/2021). La decadenza si verifica al mancato pagamento di 18 rate. In questa ipotesi, al contrario di altre, i debitori incorsi nella decadenza, per essere riammessi, scontano la disciplina ordinaria e pertanto devono pagare tutte le rate insolute.

 

Con riferimento alle domande presentate dopo l’8 marzo 2020, sempre per le rate sospese dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, il termine per il pagamento rimane fissato al 30 settembre 2021 (FAQ Agenzia delle Entrate-Riscossione del 22 ottobre 2021).

 

Per le domande presentate dal 30 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 i termini di versamento saranno quelli ordinari, la decadenza si verificherà al mancato pagamento di 10 rate. Inoltre la dilazione, sino a un debito di 100.000 euro, viene concessa senza la necessità di dimostrare la difficoltà finanziaria (art. 13-decies del DL 137/2020).

 

I piani di rateazione decaduti all’8 marzo 2020 (cioè prima dell’inizio della sospensione delle rate dovuta alla legislazione emergenziale) beneficiano della possibilità di essere riammessi senza pagare le rate insolute. I debitori decaduti all’8 marzo 2020, infatti, per essere riammessi alla dilazione senza dover onorate le rate insolute, potevano presentare domanda entro il 31 dicembre 2021.

 

In relazione a quest’ultima ipotesi vengono quindi a crearsi due situazioni:

      1. per le domande presentate entro il 31 dicembre 2021, la decadenza si verifica con 10 rate non pagate, pure non consecutive;
      2. per le domande presentate dall’1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022, la decadenza è causata da 5 rate non pagate, anch’esse non necessariamente consecutive (artt. 68 comma 2-ter del DL 18/2020 e 13-decies del DL 137/2020).

 

Si tratta, a ben vedere di benefici con una portata limitata sia con riferimento al numero dei destinatari sia per quanto concerne i benefici in sé e per sé considerati. Resta inoltre di difficile comprensione la scelta del legislatore di agevolare solamente i soggetti già decaduti all’8 marzo 2020.

 

In caso di dubbi o domande sull’applicazione del decreto Milleproroghe, vi invitiamo a contattare lo studio.