CIRCOLARE N.15- IMU e TASI: pagamento dell’acconto dal 18 giugno 2018 - Studio Mocarelli
16835
post-template-default,single,single-post,postid-16835,single-format-standard,bridge-core-2.5.9,bridge,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-24.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-18556
studio mocarelli slider commercialista milano

CIRCOLARE N.15- IMU e TASI: pagamento dell’acconto dal 18 giugno 2018

IMU e TASI: pagamento dell’acconto dal 18 giugno 2018

 

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che entro il prossimo 18.06.2018 va effettuato il versamento dell’acconto IMU e TASI 2018, determinato utilizzando l’aliquota e le detrazioni valide per il 2017. Come noto, il presupposto impositivo delle imposte IMU e TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati ed aree edificabili. Come per l’anno precedente, non si devono segnalare particolari modifiche alla disciplina applicata nel precedente anno (fatta eccezione per la proroga del blocco delle aliquote e l’aggiornamento del coefficienti per la categoria D). Ricordiamo che a decorrere dallo scorso 01.01.2016 è stata introdotta un’esenzione TASI a favore delle abitazioni principali e delle relative pertinenze (fatta eccezione per le abitazioni accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9) oltre ad una riduzione dell’aliquota gravante sugli immobili invenduti delle imprese costruttrici, che potranno scontare un’aliquota d’imposta ordinaria dello 0,1% (con limite minimo e massimo dallo 0% al 0,25% a seconda della delibera comunale). In materia IMU, sempre dalla stessa data, può trovare applicazione l’esenzione a favore dei terreni condotti da coltivatori diretti e IAP (che negli anni precedenti fruivano di un regime ad hoc) e la ridefinizione dei criteri di esenzione per i terreni che ricadono in aree montane e collinari. Pur non essendo particolari novità applicabili a partire da quest’anno, i contribuenti dovranno in ogni caso verificare se sono intervenute variazioni di destinazioni rilevanti ai fini dell’applicazione delle agevolazioni previste. Con riferimento al versamento dell’imposta, infine, si segnala che le imposte IMU e TASI dovranno essere versate in due rate, la prima delle quali (18.06.2018) dovrà essere liquidata con l’applicazione delle aliquote previste per il 2017 (per il 50%), mentre la seconda a conguaglio dovrà essere versata entro il prossimo 17.12.2018. I comuni avranno la possibilità, entro il prossimo 28.10.2018, di comunicare al Ministero eventuali modifiche agli importi delle aliquote d’imposta.

Circolare nr. 15 2018