Nuova IRPEF: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
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taglio IRAP 2022 | Annullamento automatico dei ruoli

circolare n. 13 Nuova IRPEF: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Con la circolare n. 4/E del 18.02.2022 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune precisazioni sulle disposizioni, previste dalla legge di Bilancio 2022 (legge n. 234 del 30.12.2021), sulla nuova IRPEF. In particolar modo si è fatto riferimento all’articolo 1, commi da 1 a 8.

 

Come noto con la Legge di Bilancio è stato previsto il riordino di aliquote e scaglioni IRPEF, per razionalizzare e semplificare la tassazione. Nel dettaglio, aliquote e scaglioni vengono modificati nei seguenti termini a partire dal 01.01.2022.

Nei successivi paragrafi illustriamo le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 e i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate sull’argomento.

 

Nuova IRPEF 2022: la normativa

 

Con l’articolo 1, comma 2, della legge n. 234/2021, il legislatore stabilisce che al testo unico delle imposte sui redditi sono apportate modifiche in materia di scaglioni ed aliquote IRPEF (art 11 TUIR) e di detrazioni fiscali (art. 13 TUIR).

 

Il successivo comma 3, invece, modifica le disposizioni in materia di trattamento integrativo dei redditi da lavoro dipendente e assimilati.

 

I commi 4,5,6 e 7, invece, definiscono alcune disposizioni in materia di addizionali, disponendo la proroga dei termini per l’approvazione dei provvedimenti necessari per la definizione delle aliquote applicabili.

 

Il comma 8, infine, definisce l’esenzione dall’IRAP delle persone fisiche che hanno attività commerciali o svolgono arti e professioni.

Ambito temporale

 

Le modifiche normative introdotte dalla legge di bilancio 2022 entrano in vigore il 1° gennaio 2022 e si applicano, quindi, a decorrere dal periodo d’imposta 2022 (modello 730/2023 o Redditi PF 2023). Per il periodo d’imposta 2021 (modello 730/2022 o Redditi PF 2022) restano applicabili le disposizioni prima vigenti.

 

Cosa succede se i sostituti d’imposta (cioè chi si occupa di sostituire il lavoratore negli obblighi fiscali previsti dalle normative) non sono riusciti ad applicare tempestivamente le nuove regole? Tenuendo conto del necessario adeguamento dei software per la lavorazione delle buste paga e del fatto che il 1° marzo 2022 entrano in vigore le modifiche dell’articolo 12 del TUIR, l’Agenzia ritiene che i sostituti d’imposta possano applicare le modifiche normative in commento entro il mese di aprile 2022, provvedendo ad effettuare un conguaglio per i primi tre mesi del 2022.

 

Le modifiche all’articolo 12 del TUIR «si applicano a decorrere dal 1° marzo 2022». Pertanto, con riferimento all’anno d’imposta 2022, in relazione alle detrazioni per figli a carico, occorre procedere con calcoli diversificati delle detrazioni spettanti, applicando l’articolo 12, commi 1, lettera c), e 1-bis, del TUIR, nella versione vigente fino al 28 febbraio 2022, per i mesi di gennaio e febbraio 2022 e quello vigente a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 230 del 2021 per i successivi dieci mesi del 2022.

 

Aliquote e scaglioni IRPEF 2022

 

La legge di Bilancio ha quindi apportato modifiche al sistema delle aliquote e degli scaglioni applicabili a partire dal 2022. Con la circolare n. 4/E del 18.02.2022 viene specificato il carico di imposta per ogni singolo scaglione con la tabella che qui riproponiamo:

Detrazioni

 

Rispetto alle modifiche apportate alle detrazioni fiscali, l’Agenzia delle Entrate ha fornito numerose precisazioni. Di seguito illustriamo le principali.

 

Lavoro dipendente e assimilato

L’articolo 13, comma 1, prevede che se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 49 (salvo eccezioni), spetta una detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell’anno, pari a:

 

  • 880 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro (l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro, fatta eccezione per i rapporti di lavoro a tempo determinato per cui l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro);

 

  • 910 euro, aumentata del prodotto tra 1.190 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro;

 

  • 910 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro (la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro).

 

Se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 35.000 euro, la detrazione di cui sopra è aumentata di un importo pari a 65 euro.

 

Rispetto alla precedente disciplina, il regime delle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente vigente dal 01.01.2022:

 

  • amplia, da 8.000 euro a 15.000 euro, la prima soglia di reddito cui si applica la detrazione di 1.880 euro (rimasta invariata);

 

  • estende la misura della detrazione base, che passa da 978 euro a 1.910 euro, per la seconda soglia di reddito (superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro); viene conseguentemente modificata la modalità di calcolo della quota ulteriore di tale detrazione, stabilendo l’aumento del valore iniziale da 902 euro a 1.190 euro e l’adeguamento dei valori utilizzati nel prodotto, ai fini della determinazione della quota aggiuntiva di detrazione; pertanto, tale quota ulteriore è pari a 1.190 euro per un reddito pari a 15.001 euro e decresce, all’aumentare del reddito, fino ad annullarsi raggiunti i 28.000 euro;

 

  • riduce da 55.000 euro a 50.000 euro la terza e ultima soglia di reddito per cui spetta la detrazione che, per tali redditi, passa da 978 euro a 1.910 euro; essa ammonta a 1.910 euro per redditi pari a 28.001 euro e decresce, fino ad annullarsi, alla soglia dei 50.000 euro;

 

  • prevede un aumento di 65 euro della detrazione applicabile, specificamente, alla fascia di reddito superiore a 25.000 euro ma non a 35.000 euro.

 

Ricordiamo che ai fini del calcolo delle detrazioni per lavoro dipendente, non vanno considerati i giorni di assenza ingiustificata per violazione dell’obbligo di possesso della certificazione verde COVID-19.

L’importo della detrazione va aumentato di 65 euro per i redditi complessivi superiori a 25.000 euro e fino a 35.000 euro.

 

Nuova IRPEF e pensionati: redditi di pensione

Specularmente a quanto previsto per i redditi da lavoro dipendente e assimilati, viene prevista una revisione delle detrazioni spettanti sui redditi da pensione. Viene fatta attraverso un ampliamento della prima soglia di reddito per cui spetta la detrazione (da 8.000 a 8.500), della seconda soglia (con modifica della detrazione base e del meccanismo di calcolo) e della terza (da 55.000 a 50.000) oltre la quale non spetta alcuna detrazione.

L’importo della detrazione va aumentato di 50 euro per i redditi complessivi da 25.001 a 29.000 euro.

 

Redditi di lavoro autonomo e altri redditi

Rispetto alla precedente disciplina, il regime delle detrazioni, a decorrere dal 01.01.2022:

amplia da 1.104 euro a 1.265 euro la detrazione per la prima soglia di reddito,

elevata da 4.800 euro a 5.500 euro;

 

  • introduce una ulteriore soglia di reddito – superiore a 5.500 euro ma non a 28.000 euro – con una detrazione di 500 euro, aumentata di una somma pari a 765 euro per un reddito di 5.501 euro, che decresce al crescere del reddito fino ad azzerarsi alla soglia dei 28.000 euro;

 

  • rimodula l’ultima soglia di reddito, ora superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro; per tale ultima soglia, la detrazione spetta nell’importo massimo di 500 euro per un reddito pari a 28.001 euro, riducendosi progressivamente fino ad annullarsi raggiunti i 50.000 euro;

 

  • prevede un aumento della detrazione di un importo pari a 50 euro per la fascia di reddito superiore a 11.000 euro ma non a 17.000 euro.

L’importo della detrazione va aumentato di 50 euro per i redditi complessivi superiori a 11.000 euro ma non a 17.000 euro.

 

Trattamento integrativo

 

In materia di trattamento integrativo, la legge di Bilancio 2022 ha riconosciuto la possibilità di beneficiare dello stesso:

 

  • nell’ipotesi in cui il reddito complessivo non è superiore a 15.000 euro, qualora vi sia “capienza” dell’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati rispetto alle detrazioni da lavoro dipendente e assimilati; in tal caso, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare pari a 1.200 euro;

 

  • nell’ipotesi in cui il reddito complessivo sia superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro, qualora vi sia, oltre al requisito di cui al precedente punto, anche “incapienza” dell’imposta lorda determinata secondo le regole ordinarie, rispetto alle detrazioni di cui alle precedenti lettere da a) a g); in tal caso, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare:
    • pari alla differenza tra la somma delle suindicate detrazioni d’imposta e l’imposta lorda;
    • comunque non superiore a 1.200 euro annui.

 

Per chiarire ulteriormente i criteri applicativi di queste novità, l’Agenzia delle Entrate

ha reso disponibile il seguente esempio.

 

Esempio circolare 4/22

Si ipotizzi, inoltre, il caso di un contribuente che abbia un reddito complessivo pari a 25.000 euro derivante da un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (per 365 giorni) per un importo pari a 18.000 euro e da redditi agrari pari a 7.000 euro.

 

Per l’anno d’imposta 2022, tale lavoratore ha il coniuge a carico, ha sostenuto spese per interessi passivi pari a 4.000 euro per un mutuo agrario contratto il 10 giugno 2021 e fruisce della seconda rata riferita a spese, sostenute nell’anno 2021, per interventi di recupero del patrimonio edilizio ex articolo 16-bis del TUIR pari a 3.000 euro.

 

Occorre, innanzitutto, verificare la “capienza” dell’imposta lorda sui redditi da lavoro dipendente rispetto alle detrazioni previste dall’articolo 13, comma 1, del TUIR. Successivamente occorre verificare che vi sia “incapienza” dell’imposta lorda determinata secondo le regole ordinarie, rispetto alle detrazioni di cui alle precedenti lettere da a) a g). Occorre, infine, verificare se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro e, poi, calcolare l’importo del trattamento integrativo teorico spettante tenendo conto che il predetto trattamento va rapportato al periodo di lavoro nell’anno e deve essere pari alla differenza tra la somma delle predette detrazioni d’imposta e l’imposta lorda.

 

Tale importo non può, comunque, essere superiore a 1.200 euro annui. Pertanto, per un lavoratore impiegato per l’intero anno 2022 il cui reddito da lavoro è di 18.000 euro, l’importo dell’imposta lorda sui redditi da lavoro dipendente è pari a 3.970 euro, la detrazione da lavoro dipendente spettante è pari a 2.825 euro, l’imposta netta sui predetti redditi è pari a 1.145 euro (la prima condizione richiesta dalla norma, relativa alla capienza, risulta, quindi, rispettata).

 

Successivamente occorre verificare che vi sia “incapienza” dell’imposta lorda determinata secondo le regole ordinarie rispetto alle detrazioni di cui alle precedenti lettere da a) a g):

 

  • imposta lorda, pari a 5720 euro;
  • ammontare detrazioni lavoro dipendente, pari a 2.185 euro;
  • ammontare detrazioni per carichi di famiglia, pari a 690 euro;
  • ammontare detrazioni per interessi passivi di mutuo agrario (1.500 x 19/100), pari
  • a 760 euro;
  • ammontare della seconda rata di detrazione di cui all’articolo 16-bis del TUIR, pari
  • a 3.000 euro;
  • totale detrazioni, pari a 6.635 euro.

Nell’esempio appena descritto, la differenza fra imposta lorda e detrazioni è, pertanto, pari a meno 915 euro (la seconda condizione richiesta dalla norma, relativa alla incapienza, risulta, quindi, rispettata). Atteso che tale contribuente ha un reddito complessivo pari a 25.000 euro per l’anno 2022 (e quindi non superiore a 28.000 euro) e che ha lavorato per 365 giorni, ha diritto a una somma pari a 915 euro, a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito. Qualora la differenza di cui sopra risulti di un ammontare pari, ad esempio, a 1.400 euro, spetterebbe, a titolo di trattamento integrativo, una somma pari a 1.200 euro, limite massimo prescritto dall’articolo 1, comma 1, secondo periodo, del d.l. n. 3 del 2020.

Carichi di famiglia

 

L’Agenzia delle Entrate, con riferimento alle detrazioni per carichi di famiglia, ha precisato che per effetto del nuovo assegno unico e universale vengono modificate le detrazioni spettanti. In particolare:

  • cessano di avere efficacia le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni, ivi incluse le maggiorazioni delle detrazioni per figli minori di tre anni e per figli con disabilità;
  • è abrogata la detrazione per famiglie numerose (in presenza di almeno quattro figli) di cui al comma 1-bis.

 

 

Con riferimento alle detrazioni per carichi di famiglia, fino alla fine di febbraio del primo anno di applicazione (2022), restano in vigore le misure in essere, ossia, per quel che rileva in questa sede, le detrazioni per i figli minori di 21 anni e la detrazione per famiglie numerose di cui al richiamato articolo 12 del TUIR.

 

Per qualsiasi dubbio legato alla nuova IRPEF, vi invitiamo a contattare il nostro studio.