circolare n. 12 Primi chiarimenti in materia di esonero contributivo per i datori di lavoro che non richiedono la CIG - Studio Mocarelli
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circolare n. 12 Primi chiarimenti in materia di esonero contributivo per i datori di lavoro che non richiedono la CIG

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con la circolare 19.2.2021 n. 30, l’INPS è intervenuto con riferimento all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all’art. 1 co. 306 della L. 178/2020, riconosciuto ai datori di lavoro che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale ordinari e in deroga previsti per quest’anno dalla medesima legge di bilancio 2021. L’agevolazione in questione è riconosciuta per un periodo massimo di 8 settimane, fruibili entro il 31.3.2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già utilizzate nei mesi di maggio e/o giugno 2020 ai sensi degli artt. da 19 a 22-quinquies del DL 18/2020 (c.d. decreto “Cura Italia”). In particolare, l’INPS precisa che l’esonero può essere legittimamente fruito per le medesime posizioni aziendali (matricole INPS) per le quali, nelle suddette mensilità di maggio e/o giugno 2020, siano state fruite, anche parzialmente, le specifiche tutele di integrazione salariale previste dal decreto “Cura Italia”. In ogni caso, l’applicazione del beneficio rimane subordinata ad una prossima autorizzazione della Commissione europea, così come previsto dall’art. 1 co. 308 della L. 178/2020.

CIRCOLARE N. 12