CIRCOLARE N. 10- Codice della crisi: ridotti i limiti dimensionali per la nomina dell’organo di controllo nelle SRL - Studio Mocarelli
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CIRCOLARE N. 10- Codice della crisi: ridotti i limiti dimensionali per la nomina dell’organo di controllo nelle SRL

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che l’art. 1 del DL 34/2019 (c.d. DL “crescita”) reintroduce la possibilità di beneficiare dei super-ammortamenti, con maggiorazione in misura pari al 30% (come per il 2018), per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi: i) dall’1.4.2019 al 31.12.2019; ii) comunque entro il termine “lungo” del 30.6.2020, a condizione che entro la data del 31.12.2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Conseguentemente, sono esclusi dall’agevolazione gli investimenti effettuati dall’1.1.2019 al 31.3.2019. L’art. 1 del DL 34/2019 dispone l’esclusione dall’agevolazione dei veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164 co. 1 del TUIR, pertanto, analogamente alla precedente versione dell’agevolazione ex L. 205/2017, sono esclusi dall’agevolazione: i) i veicoli a deducibilità limitata di cui alle lett. b) e b-bis) dell’art. 164 co. 1 del TUIR; ii) veicoli esclusivamente strumentali all’attività d’impresa e quelli adibiti a uso pubblico di cui alla lett. a) del citato comma 1. L’agevolazione continua, invece, a spettare per i mezzi di trasporto diversi da quelli contemplati nel co. 1 dell’art. 164 del TUIR e previsti dall’art. 54 co. 1 del DLgs. 285/92 (Codice della strada), quali autobus e autocarri (cfr. risposte Min. Economia e delle finanze 22.2.2018). La principale novità della nuova versione del super-ammortamento 2019 riguarda l’introduzione di un limite agli investimenti agevolabili. Viene, infatti, disposto che la maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedenti il limite di 2,5 milioni di euro.