CIRCOLARE N. 08- “Reddito di cittadinanza” a partire da aprile 2019 - Studio Mocarelli
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CIRCOLARE N. 08- “Reddito di cittadinanza” a partire da aprile 2019

 

Codice della crisi: ridotti i limiti dimensionali per la nomina dell’organo di controllo nelle SRL

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che con il DL n. 4 del 28.01.2019 il legislatore ha introdotto il c.d. “Reddito di cittadinanza” che consiste in un reddito minimo temporaneo che garantisce agevolazioni ai datori di lavoro che assumono i percettori a tempo pieno e indeterminato. L’istituto, applicabile a decorrere dal mese di aprile 2019, può trovare applicazione per i lavoratori disoccupati il cui valore ISEE del nucleo familiare è inferiore a 9.360 (con specifici limiti relativi al possesso di immobili, patrimonio mobiliare, autoveicoli e reddito familiare). Il reddito di cittadinanza si compone di due elementi: i) il primo ad integrazione del reddito familiare; ii) il secondo riservato ai nuclei familiari con abitazione in affitto o acquistata tramite mutuo. La domanda può essere effettuata direttamente al gestore del servizio integrato, oppure mediante modalità telematiche o presso i CAF convenzionati. Il Reddito di Cittadinanza viene riconosciuto dall’INPS che, entro 5 giorni lavorativi dalla data di comunicazione, verifica il possesso dei requisiti e riconosce il reddito di cittadinanza (se spettante) entro la fine del mese successivo a quello di trasmissione della domanda. Il reddito di cittadinanza viene erogato attraverso la carta RDC che, come per la carta acquisti, consente l’acquisto di generi alimentari, sanitari, il pagamento delle bollette, del canone di locazione e del mutuo. L’erogazione del reddito di cittadinanza è condizionata alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (fatta eccezione per chi richiede la pensione di cittadinanza) ed alla stipula di un patto per l’inclusione sociale, che prevede l’attivazione dei servizi sociali, dei centri per l’impiego e le strutture territoriale allo scopo di individuare le necessità del nucleo familiare. Il beneficiario è tenuto ad offrire la propria disponibilità per la partecipazione a progetti e iniziative del comune di residenza, per un periodo massimo di 8 ore alla settimana. Segnaliamo che ANPAL ha recentemente comunicato che, per effetto di quanto previsto dal DL n. 4/2019, a partire dallo scorso 29.01.2019 è stata disabilitata la funzionalità di richiesta di nuovi assegni di ricollocazione per i lavoratori in Naspi.