20 Giu Circolare n.14  – Concordato preventivo biennale: cessazione e decadenza
						
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La 
Circolare n.14 del 21 giugno 2024 tratta le modalità e le condizioni del 
concordato preventivo biennale, introdotto dal 
DLgs. 13/2024, e le cause che possono portare alla 
cessazione o decadenza del nuovo istituto. Questo articolo analizza dettagliatamente i punti salienti della circolare, fornendo una guida completa per 
evitare errori che potrebbero 
invalidare l’adesione al concordato preventivo biennale.
Premessa
L’adesione al 
concordato preventivo biennale non garantisce l’applicazione dell’istituto. È essenziale distinguere tra 
cause di cessazione e 
cause di decadenza:
 	- Cause di cessazione: portano alla disapplicazione del concordato a partire dal periodo di imposta in cui si verificano.
- Cause di decadenza: comportano la disapplicazione del concordato per entrambi i periodi di imposta, indipendentemente dal momento in cui si verificano.
 
Cessazione
Il concordato preventivo 
cessa di produrre effetti se si verificano 
alcune situazioni specifiche, a partire 
dal periodo di imposta in cui avvengono. Gli 
articoli 21 e 32 del 
DLgs. 13/2024, insieme agli 
articoli 19 e 30, individuano 
tre principali cause di cessazione:
 	- Modifica dell’attività: se l’attività svolta cambia rispetto a quella del periodo precedente, il concordato cessa, salvo che la nuova attività rientri nel medesimo ISA o settore ATECO con lo stesso coefficiente di redditività.
- Cessazione dell’attività: la chiusura dell’attività comporta l’applicazione della tassazione ordinaria per i redditi prodotti nel periodo di imposta in cui avviene l’evento.
- Emersione di circostanze eccezionali: circostanze che riducono i redditi o il valore della produzione netta di oltre il 50% rispetto a quelli oggetto di concordato.
 
Decadenza
L’art. 22 del DLgs. 13/2024 elenca le 
cause di decadenza dal concordato preventivo biennale, applicabili 
sia ai soggetti ISA che 
ai contribuenti forfetari. La decadenza si applica a 
entrambi i periodi di imposta del concordato, 
indipendentemente dal momento della violazione. Di seguito alcune delle 
principali cause di decadenza.
 
1. Dichiarazione infedele
La scoperta di 
attività non dichiarate o 
passività inesistenti per un importo 
superiore al 30% dei ricavi dichiarati provoca la 
decadenza dal concordato. È cruciale prestare attenzione alla 
dichiarazione dei redditi relativa al 
periodo di imposta precedente all’applicazione del concordato.
 
2. Verificarsi di cause di esclusione
Il contribuente 
decade dal concordato 
se si verifica una delle cause di esclusione previste 
dall’art. 11 del DLgs. 13/2024:
 	- Mancata presentazione della dichiarazione dei redditi per almeno uno dei tre periodi di imposta precedenti.
- Condanna per reati tributari o per reati di false comunicazioni sociali, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.
 
3. Emersione di debiti tributari
La 
decadenza dal concordato, ai sensi 
dell’art. 10 co. 2 del DLgs. 13/2024, si verifica se, nel periodo di imposta precedente, il contribuente 
non estingue debiti tributari pari o superiori a 
5.000 euro (compresi interessi e sanzioni) verso 
l’Agenzia delle Entrate o per 
contributi previdenziali definitivamente accertati.
 
4. Omessi versamenti
Il 
mancato versamento delle imposte derivanti dall’adesione al concordato preventivo biennale, 
emerso dai controlli automatizzati, costituisce causa di 
decadenza.
 
5. Violazioni di non lieve entità
La 
decadenza si verifica anche in caso di 
violazioni rilevanti, individuate dall’
art. 22 co. 2 del DLgs. 13/2024 , quali:
 	- Constatazione di reati tributari di cui al DLgs. 74/2000
- Comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini ISA in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto di concordato per un importo superiore al 30%
- Omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, IRAP, sostituto d’imposta o IVA
- Violazioni relative all’invio dei corrispettivi telematici o all’emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali e documenti di trasporto, contestate in numero pari o superiore a tre, commesse in giorni diversi
- Sottrazione all’ispezione e alla verifica di documenti contabili obbligatori, ovvero altri documenti, ancorché non obbligatori, dei quali risulti con certezza l’esistenza
- Omessa installazione o manomissione degli apparecchi per l’emissione degli scontrini fiscali e manomissione dei registratori telematici
 
6. Ravvedimento
Alcune 
cause di decadenza possono essere 
sanate, secondo quanto previsto 
dall’art. 22 co. 3 del DLgs. 13/2024 con il 
ravvedimento operoso, purché le violazioni 
non siano già state constatate e 
non siano iniziati accessi, 
ispezioni o verifiche. Il ravvedimento si applica a 
violazioni quali:
 	- Omesso versamento delle imposte derivanti dall’adesione al concordato
- Violazioni integranti reati tributari relativi ai periodi oggetto del concordato e ai tre precedenti
- Comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini ISA
- Omessa presentazione della dichiarazione dei redditi/sostituto d’imposta/IVA
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