Bonus beni strumentali: le novità del DL 50/2022
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circolare n. 31 Bonus investimenti in beni strumentali: le novità del DL 50/2022

 

Bonus beni strumentali 2022: come sono cambiate le disposizioni?

 

Con Legge di Bilancio 2022 sono state parzialmente modificate le disposizioni in materia di investimenti in beni strumentali nuovi, con riferimento a quelli appartenenti alle tecnologie 4.0. In particolare:

    • è stato prorogato il termine di applicazione del beneficio;
    • sono rimaste invariate le disposizioni riferite agli altri beni strumentali.
 
 

Con il successivo DL n. 4 del 27.01.2022 il legislatore ha introdotto un’estensione al beneficio, applicabile solo agli investimenti in beni materiali riferiti a progetti di transizione ecologica oltre i 10 milioni di euro e fino ad un massimo di 50 milioni di euro. In tal caso, i contribuenti potranno ottenere un beneficio pari al 5%.

 

Con l’articolo 3 quater del DL n. 228 del 30.12.2021 il legislatore ha prorogato al 31.12.2022 il termine in scadenza il prossimo 30.06.2022 per il perfezionamento degli investimenti prenotati nel 2021.

 

Ricordiamo che con l’articolo 1, comma 44, legge n. 234 del 30.12.2021 il legislatore ha apportato alcune modifiche al credito d’imposta concesso sugli investimenti in beni materiali 4.0 prorogandone il termine di applicazione fino al 31.12.2025 (o fino al 30.06.2026 a condizione che entro il 31.12.2025 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20%).

 

Con riferimento ai beni immateriali 4.0, la proroga viene disposta fino al 31.12.2023 (oppure nel termine lungo del 30.06.2024) con applicazione dell’aliquota del 0%, ridotta al 15 ed al 10% per i periodi dal 01.01.2024 al 31.12.2024 e dal 01.01.2025 al 31.12.2025 (con eventuale estensione al termine lungo).

 

Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 5 per cento del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro.

 

Secondo quanto previsto dal DL n. 50 del 17.05.2022, dal 01.01.2022 e fino al 31.12.2022 (ovvero fino al 30.06.2023 in caso di pagamento di un acconto) gli investimenti in beni immateriali 4.0 possono essere agevolati con aliquota maggiorata dal 20 al 50%.

Riassumiamo il tutto nella seguente tabella:

 

Nota Bene: Considerate le tipologie di modifiche apportate, segnaliamo che numerosi dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con riferimento alle previgenti disposizioni potrebbero considerarsi tuttora validi.

 

Tra i più recenti, ad esempio, la circolare n. 9/E del 23.07.2021 precisa che in relazione al c.d. bonus investimenti, a differenza di quanto previsto nella precedente versione del beneficio, per le spese di importo superiore a 300.000 euro viene richiesta una perizia asseverata (non più semplice) per gli investimenti previsti dai commi 1056, 1057 e 1058 inclusi negli allegati A e B.

 

Segnaliamo inoltre con risposta ad interpello n. 508/E del 23.07.2021 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il credito sugli investimenti può essere liberamente trasferito nel consolidato fiscale.

 

Con risposta ad interpello n. 394 del 08.06.2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune precisazioni in relazione all’applicazione del beneficio sugli investimenti in beni strumentali negando la possibilità di accedere all’agevolazione con riferimento a quei beni che, al loro primo utilizzo, non possiedono i requisiti tecnici per essere ammessi, anche qualora vengano opportunamente modificati o integrati.

 

Bonus beni strumentali 2.0: la normativa

 

Secondo quanto previsto dalla legge n. 178/2020 all’articolo 1, comma 1051, “a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, […] che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è riconosciuto un credito d’imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi da 1052 a 1058, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili”.

 

Rispetto alla fruizione del beneficio, viene stabilito che “Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti. Per gli investimenti in beni strumentali effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta spettante ai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale. Nel caso in cui l’interconnessione dei beni avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta per la parte spettante.”

 

Ricordiamo che in precedenza il beneficio era regolamentato dalle disposizioni contenute nell’art. 1 legge n. 160/2019 che stabiliva quanto segue: “se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi”.

 

Segnaliamo che con DL n. 73 del 25.05.2021 i soggetti con volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro devono utilizzare in compensazione il credito in un’unica quota annuale.

Ora, con l’articolo 1, della legge n. 234 del 30.12.2021 il legislatore ha disposto una proroga con riferimento agli investimenti 4.0 garantendo una maggior termine per agevolare gli investimenti sia pure con una riduzione progressiva delle aliquote applicabili.

 

Con l’articolo 10 del DL n. 4/2022 viene previsto che “per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 5 per cento del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro”.

 

Con l’articolo 3 quater del DL n. 228/2022 vengono modificati i commi 1054 e 1056 dell’art. 1 legge n. 178/2020 al fine di posticipare i termini in scadenza dal 30.06.2022 al 31.12.2022.

 

Con l’articolo 21 del DL n. 50/2022, “per gli investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, la misura del credito d’imposta prevista, è elevata al 50 per cento”.

 

Ambito applicazione

 

L’incentivo, secondo quanto previsto dal provvedimento, si applica a tutte le imprese residenti, comprese le stabili organizzazioni, indipendentemente dalla forma giuridica e dal settore economico, dalla dimensione e dal regime fiscale.

 

Per ricevere l’incentivo, devono effettuare investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2022, ovvero entro il 30.06.2023, a condizione che entro la data del 31.12.2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

 

Il credito d’imposta non spetta:

    • alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
    • alle imprese destinatarie di sanzioni interdittive.
     

Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

 

Rispetto ai beni che possono rientrare nel beneficio, il provvedimento stabilisce che sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, ad eccezione dei:

    • beni indicati all’articolo 164, comma 1, TUIR;
    • beni per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988 stabilisce aliquote inferiori al 6,5 per cento
    • beni dei fabbricati e delle costruzioni;
    • beni di cui all’allegato 3 annesso alla legge 28 dicembre 2015, n. 208;
    • beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Bonus beni strumentali 2022: il beneficio

 

La misura del beneficio può variare a seconda della tipologia di investimento effettuata e del periodo di sostenimento della spesa.

 

Investimenti in tecnologie diverse da quelle 4.0

 

Le modifiche apportate dalla legge n. 234/2021 non hanno avuto impatto sulla fruizione dell’agevolazione con riferimento agli investimenti diversi da quelli 4.0, pertanto rimangono applicabili le disposizioni previgenti rispetto alla pubblicazione della legge di Bilancio 2022.

 

Alle imprese che effettuano investimenti in:

      1. beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro,
      2. beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell’allegato B annesso alla medesima legge n. 232 del 2016, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro

a decorrere dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2021, ovvero entro il 31.12.2022, a condizione che entro la data del 31.12.2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 10 per cento del costo.

 

 

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni. La misura del credito d’imposta è elevata al 15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile.

 

 

Alle imprese che effettuano investimenti nei medesimi beni a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 6%.

Tale beneficio trova applicazione anche con riferimento agli esercenti arti e professioni.

 

Investimenti in tecnologie 4.0

 

Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A annesso alla legge n. 232/2016, a decorrere dal 16.11.20221 e fino al 31.12.2021, ovvero entro il 31.12.2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:

  • 50 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 30 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
  • 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

 

Con riferimento a tali spese è recentemente intervenuto l’articolo 10, comma 1, DL n. 4/2022, con cui il legislatore ha stabilito che per la quota superiore a 10 milioni di euro di tali investimenti, qualora siano diretti alla realizzazione di obbiettivi di transizione ecologia individuati con apposito DM, il credito viene riconosciuto nella misura del 5% fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni.

 

Alle imprese che effettuano investimenti nei medesimi beni a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:

  • 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

 

Per effetto delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2022, il beneficio viene ora assicurato anche con riferimento agli investimenti effettuati entro il 31.12.2025 (ovvero nel termine lungo del 30.06.2026) con una riduzione dell’aliquota sulla base dell’entità dell’investimento effettuato (20/15/10%).

 

Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

 

Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

 

Tale disposizione è stata recentemente modificata ad opera del DL n. 50/2022 secondo cui per gli investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, la misura del credito d’imposta è elevata al 50 per cento.

 

Per gli investimenti effettuati, invece, nel periodo dal 01.01.2024/31.12.2024, l’aliquota di incentivo viene riconosciuta nella misura del 15%, mentre per gli investimenti effettuati dal 01.01.2025 fino al 31.12.2025 l’aliquota viene ulteriormente ridotta al 10%. Per entrambe le annualità viene fatta salva l’applicazione dell’aliquota agevolata nel periodo lungo (rispettivamente) del 30.06.2025/30.06.2026

Vi ricordiamo che lo Studio rimane a vostra disposizione per eventuali chiarimenti sul Bonus beni strumentali 2022.